Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IV 84



101 IV 84

22. Sentenza 7 marzo 1975 della Corte di Cassazione penale nella causa X.
contro Dipartimento di Polizia del Cantone Ticino Regeste

    Strassenverkehr. Zeichengabe eines Verkehrspolizisten an einer
Verzweigung, die mit einer sich in Betrieb befindlichen Signalanlage
versehen ist. Art. 49 und 47 Abs. 1 SSV.

    Bei einer in Betrieb stehenden Lichtsignalanlage dürfen die
Strassenbenützer die von einem Verkehrspolizisten erteilten Zeichen
nur dann als für sie verbindlich betrachten, wenn diese eindeutig sind,
insbesondere dann, wenn sie nicht mit denjenigen der Lichtsignalanlage
übereinstimmen. Ausgenommen beim Vorliegen ausserordentlicher Umstände,
die ein solches Vorgehen verunmöglichen, muss die Zeichengabe des
Verkehrspolizisten von Hand gemäss Art. 47 Abs. 1 SSV erfolgen.

Sachverhalt

    A.- Il 4 luglio 1974 X. attraversava, a Lugano, con un'autovettura da
lui guidata, un crocevia semaforizzato allorché la segnalazione luminosa
era rossa nella sua direzione di marcia. Essendogli stata contestata
l'infrazione, X. eccepiva d'aver interpretato un saluto verbale rivolto
ad un terzo da un agente di polizia che si trovava sul posto, quale invito
a continuare la sua marcia.

    Non ritenendo determinante tale giustificazione, il Dipartimento
cantonale di polizia infliggeva a X. con decisione 12 settembre 1974 una
multa di fr. 60.-- per infrazione alle norme della circolazione stradale.

    Con sentenza 30 gennaio 1975 il Tribunale cantonale amministrativo
respingeva il gravame presentatogli da X. contro la decisione
dipartimentale. Esso rilevava che, pur essendo ammesso che, per assicurare
una maggior fluidità del traffico, la circolazione possa essere regolata
manualmente dalla polizia anche laddove esistono e funzionano impianti
semaforici, il segnale di via libera per la circolazione va in ogni caso
impartito manualmente con un "cenno di approccio" e non verbalmente
(art. 47 cpv. 1 lett. d dell'ordinanza del Consiglio federale sulla
segnaletica stradale, del 31 maggio 1963, OSS). Il preteso malinteso
di X. non era quindi scusabile, perché risultato da una negligenza da
parte sua, sufficiente a dar luogo ad una trasgressione delle norme della
circolazione stradale punibile ai sensi di legge.

    X. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione contro la sentenza
del Tribunale cantonale amministrativo, facendo valere che l'agente
di polizia si trovava al momento del fatto dietro la sua autovettura,
di guisa che non era a lui possibile scorgere il cenno di approccio;
nessuna negligenza poteva quindi essergli posta a carico.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

    Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, la circostanza
incontestata che l'agente di polizia non si trovasse davanti, bensì
dietro a lui, non lo giustifica. Ove un impianto semaforico segni il
rosso, ossia "fermata", un eventuale segnale derogatorio impartito da
un agente di polizia dev'essere manifestato con assoluta chiarezza,
e, come rettamente osserva la decisione impugnata, manualmente, in
modo conforme all'art. 47 cpv. 1 OSS. Il ricorrente sostiene d'aver
inteso il "buonasera" pronunciato dall'agente ad un suo conoscente come
"bona", espressione dialettale che effettivamente può essere compresa
nel senso di "va bene (`c'est bon')", e significare eventualmente,
ma in circostanze ben diverse, un invito a proseguire. In realtà,
una simile espressione verbale, giustamente perché pronunciata da un
agente sito dietro l'interessato e quindi non in una posizione centrale,
ossia non nell'area dell'intersezione limitata dall'impianto semaforico
e quindi non idonea a dimostrare chiaramente il transitorio esercizio
da parte dell'agente della funzione normalmente riservata al semaforo,
non doveva indurre il ricorrente a proseguire senz'altro la propria
marcia allorché la luce del semaforo era ancora rossa. Nelle circostanze
concrete, l'espressione "bona" pronunciata da un agente a tergo del
ricorrente non poteva bastare in alcun caso a sostituire il segnale
di fermata manifestato dall'impianto semaforico, o un cenno d'approccio
conforme all'art. 47 cpv. 1 lett. d OSS, esternato da un agente di polizia
ubicato in una posizione ben visibile alle correnti del traffico affluenti
all'intersezione stradale; e ciò neppure ove si volesse ammettere che il
cenno d'approccio possa eccezionalmente essere sostituito da un segnale
acustico. Con ragione il ricorrente neppure afferma che è prassi a Lugano
sostituire nelle ore di punta la disciplina semaforica del traffico con
espressioni dialettali pronunciate da un agente posto dietro il capofila
di una determinata colonna di autovetture. Solamente in tal caso egli
potrebbe eventualmente discolparsi, adducendo una pratica generalizzata
contraria alle norme della circolazione stradale ed introdotta dalla stessa
polizia. Il Tribunale cantonale amministrativo poteva quindi, senza violare
alcuna disposizione del diritto federale, ritenere che il ricorrente, nel
riprendere la marcia nonostante il segnale luminoso rosso, sulla semplice
base di un'espressione non univoca e proveniente da tergo, abbia agito con
negligenza e si sia quindi reso colpevole della infrazione contestatagli.

    Il ricorso va quindi respinto come manifestamente infondato.