Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IV 20



101 IV 20

7. Sentenza 24 gennaio 1975 della Corte di cassazione penale nella causa
Procuratore pubblico della giurisdizione sottocenerina contro X., Y. e Z.
Regeste

    Beginn der Verjährung bei Delikten, die den Eintritt einer objektiven
Strafbarkeitsbedingung voraussetzen. Art. 71, 163-167 StGB.

    Wo Handlungen oder Unterlassungen nur verfolgt werden,
wenn eine objektive Strafbarkeitsbedingung erfüllt ist, beginnt
die Verfolgungsverjährung mit dem Tag, an dem die Handlungen oder
Unterlassungen begangen werden, nicht mit dem Tag, an dem die objektive
Strafbarkeitsbedingung eintritt. Anwendung dieses Grundsatzes auf
Art. 163-167 StGB.

Sachverhalt

                    Riassunto dei fatti:

    Il 29 settembre 1967 era dichiarato il fallimento della banca A. In
seguito ad inchiesta penale, X., Y. e Z. erano rinviati a giudizio
per titolo di bancarotta semplice. Il primo atto istruttorio nei
loro confronti non era anteriore al 29 marzo 1972. Il 6 giugno 1974
l'autorità giudiziaria di prima istanza dichiarava prescritta l'azione
penale. Statuendo sul gravame presentato dal Procuratore pubblico della
giurisdizione sottocenerina, la Corte di cassazione e di revisione
del Cantone Ticino confermava il 6 settembre 1974 tale decisione. Il
Procuratore pubblico sottocenerino ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza della Corte cantonale, postulandone l'annullamento e
il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio, previo
accertamento che l'azione penale non è prescritta.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Essendo la bancarotta semplice (art. 165 CP) un reato punibile
con la detenzione, l'azione penale si prescrive in cinque anni
(art. 70 CP). La questione determinante nella fattispecie è se il
decorso della prescrizione sia iniziato nel momento in cui i resistenti
avrebbero commesso atti, omissioni o negligenze suscettibili di cagionare
l'insolvenza della Banca A o d'aggravare la sua situazione, cioè ad una
data anteriore al 29 marzo 1967, oppure se la prescrizione dell'azione
penale abbia cominciato a decorrere soltanto dal giorno in cui è stato
dichiarato il fallimento, cioè dal 29 settembre 1967. Nel primo caso,
l'azione penale sarebbe prescritta, dato che non è stato compiuto alcun
atto interruttivo ai sensi dell'art. 72 n. 2 CP, prima del 29 marzo 1972;
nel secondo caso, la prescrizione sarebbe stata interrotta in tale data.

Erwägung 2

    2.- a) La dichiarazione di fallimento, come pure il rilascio di un
attestato di carenza di beni, è una condizione obiettiva di punibilità,
e non un elemento costitutivo dei reati di cui agli art. 163-167 CP
(cfr. ATF 89 IV 78, 84 IV 15; e, in particolare, HAFTER, Allg. Teil,
p. 131/132; LOGOZ, Partie spéciale, I p. 206 n. 4; SCHWANDER, Das
schweizerische Strafgesetzbuch, 2a ediz., p. 373 n. 589a n. 3, e Fiches
juridiques suisses 1128, p. 12 n. 3 e 1129 p. 1; CASPAR, in Rivista
penale svizzera 87 (1971) p. 21; STRATENWERTH, Bes. Teil, I, p. 277 e
280). Sino a che non si sia avverata tale condizione, l'azione pubblica
(Strafanspruch) e il procedimento penale (Strafverfolgung) non possono
aver luogo, pur essendo realizzati gli elementi costitutivi del reato
(cfr. HAFTER, Allg. Teil, p. 132; SCHWANDER, n. 227 n. 2).

    b) Il ricorrente sostiene che la prescrizione dell'azione penale
deve decorrere dall'avverarsi della condizione obiettiva di punibilità,
rappresentata nella fattispecie dalla dichiarazione di fallimento,
e non già dalla commissione degli atti od omissioni che integrano gli
elementi costitutivi del reato. Egli invoca al proposito l'opinione di
SCHWANDER, (quale manifestata in N. 227, 411 oss. 6, e FJS 1128 p. 14 §
10 n. 3); questi si era fondato su quanto aveva dichiarato il Tribunale
federale in una sentenza in cui la querela era stata definita quale
presupposto processuale e non come condizione di punibilità; in tale
occasione era stato affermato che, ove la querela fosse stata ritenuta
condizione di punibilità, il termine di prescrizione non avrebbe potuto
cominciare a correre prima della presentazione della querela (DTF 69 IV
74). Questo modo di vedere, che trae la sua origine dalla concezione per
cui la prescrizione non può iniziare prima della esistenza dell'azione
pubblica, sarebbe parimenti confermata dalla giurisprudenza relativa alla
prescrizione dell'azione penale nei confronti dell'istigatore; in quella
sede il Tribunale federale aveva dichiarato, tra l'altro, che sino a che
non fosse ammissibile l'apertura di un procedimento penale per non essere
ancora dato un atto punibile, tale prescrizione non poteva cominciare a
correre (DTF 69 IV 64).

Erwägung 3

    3.- a) Malgrado i passaggi sopra riportati, tratti da due sentenze del
Tribunale federale invocate dal ricorrente, la questione concernente il
momento in cui comincia a decorrere la prescrizione dell'azione penale
nel caso di reati la cui esistenza è vincolata all'avveramento di una
condizione obiettiva di punibilità, non è mai stata esaminata né risolta
dalla giurisprudenza.

    Orbene, lo studio di detta questione alla luce del testo legislativo,
dei lavori preparatori, dei fini e del senso dell'istituto della
prescrizione, come pure di quanto rilevato dalla dottrina pressoché
unanime, induce a respingere l'opinione sostenuta dal ricorrente e
ad ammettere, come ha fatto la Corte cantonale, che la prescrizione
dell'azione penale comincia a correre dal compimento degli atti od
omissioni costitutivi del reato, e non dall'avveramento della condizione
di punibilità.

    b) Il testo dell'art. 71 CP fa decorrere la prescrizione dal giorno
a cui risale l'ultimo atto dell'imputato (o dal giorno in cui è cessato
l'ultimo atto). Mentre il testo italiano si riferisce, con minore
precisione, al compimento del reato, i testi francese e tedesco parlano
inequivocabilmente, il primo, di "exercice de l'activité coupable", di
"dernier acte", di "agissements", il secondo, di "Ausführung der strafbaren
Tätigkeit", di "letzte Tätigkeit" e di "Verhalten". L'elemento centrale
e determinante della disposizione di legge è invero la nozione di atto,
di attività e di condotta del colpevole. Ne discende che l'avveramento di
una condizione obiettiva che intervenga al di fuori dell'attività colpevole
propriamente detta dell'imputato esula dalla previsione del testo legale,
che in nessun modo ad esso si riferisce.

    c) Tale interpretazione tratta dal testo della legge corrisponde
d'altronde alle intenzioni del legislatore e risulta chiaramente dai
lavori preparatori. L'avanprogetto del 1908 conteneva nel suo art. 59
n. 2, oltre gli elementi rimasti nell'attuale art. 71, un capoverso
ulteriore, secondo il quale, ove l'agente abbia cagionato l'evento del
delitto, la prescrizione decorre dal giorno in cui s'è prodotto l'evento
("wenn er den Erfolg des Verbrechens verursacht, am Tage, an den dieser
Erfolg eintritt"). Orbene, la 2a Commissione d'esperti ha soppresso tale
capoverso, aderendo al punto di vista di Lang, il quale aveva sostenuto
che il momento in cui è intervenuto l'evento non doveva valere quale punto
di partenza della prescrizione, dato il suo carattere più o meno fortuito
e quindi inidoneo a qualificare l'agente e il suo atto; Lang aveva in
tale occasione ribadito che s'imponeva far decorrere la prescrizione del
momento in cui l'agente avesse messo in opera quanto fosse necessario
per attuare la fattispecie punibile. Bolli aveva inoltre precisato che
determinante doveva essere non l'evento, bensì il momento conclusivo
dell'attività (cfr. processo verbale della 2a Commissione d'esperti,
vol. I, p. 404 segg.).

    Benché il problema specifico della relazione tra le condizioni
obiettive di punibilità e la prescrizione non sia stato esaminato nel corso
dei lavori preparatori, le considerazioni che hanno condotto a prescindere
dall'evento per fissare il punto di partenza della prescrizione confermano
chiaramente quanto risulta dal testo legale, ossia che esclusivamente
determinante è l'attività dell'agente. La soluzione adottata durante
i lavori preparatori per quel che concerne l'evento ha per effetto, in
particolare, che la prescrizione può perfettamente decorrere prima che
insorga l'azione pubblica e prima che possa essere aperto un procedimento
penale.

    L'art. 71 CP costituisce - almeno nel suo testo tedesco e francese -
una norma di legge redatta in modo chiaro e che esprime inoltre la volontà
del legislatore quale appare dai lavori preparatori. Tenuto conto della
presenza di questi due elementi, l'art. 1 CP impedisce al giudice penale di
scostarsi da tale disposizione (DTF 91 IV 196 e giurisprudenza ivi citata).

    d) Anche il fine ed il senso dell'istituto della prescrizione
giustificano che l'inizio del suo decorso sia vincolato all'attività
dell'agente e non al subentrare di fatti, condizioni od elementi
suscettibili d'intervenire in un momento assai posteriore e
indipendentemente da qualsiasi suo nuovo atto od omissione. La ragione
principale della prescrizione è data dalla progressiva diminuzione
dell'allarme sociale che s'accompagna al decorso del tempo. In linea
generale, tale allarme suole cominciare in concomitanza con l'attività
dell'agente ed essere sensibilmente ridotta ove gli ulteriori elementi
considerati dalla legge a certi effetti sopravvengano molto tempo dopo. Può
inoltre rilevarsi che una punizione dell'agente la quale abbia luogo una
volta trascorso un lungo periodo di tempo dal momento della cessazione
della sua attività repressa dalla legge penale, colpirebbe l'agente spesso
in modo particolarmente duro e non più proporzionato al reato commesso.

    La prescrizione è inoltre destinata ad impedire, nella misura del
possibile, che si proceda all'assunzione delle prove in un momento
eccessivamente lontano dall'attività dell'agente (cfr. SCHULTZ,
Allg. Teil, 1a ediz., I, p. 193/194). Qualora il decorso della prescrizione
non iniziasse sempre già al momento in cui l'agente ha svolto la sua
attività, tale fine non potrebbe più essere realizzato. Questo scopo
della prescrizione non potrebbe essere in pratica attuato precisamente
nel caso dei pochi reati per i quali è prevista una condizione obiettiva
di punibilità. Nessuna considerazione teorica potrebbe giustificare una
siffatta soluzione.

    e) La disciplina per cui l'inizio del decorso della prescrizione
dev'essere riferito all'attività dell'agente corrisponde d'altronde
all'opinione della dottrina dominante. La maggioranza degli autori
che hanno esaminato il problema sono d'avviso che l'avveramento di una
condizione obiettiva di punibilità è privo d'effetti per quanto concerne
l'inizio del decorso della prescrizione (HAFTER, Allg. Teil, p. 132;
SCHAAD, Die objektiven Strafbarkeitsbedingungen im schweizerischen
Strafrecht, pp. 49/60); essi ritengono, in particolare, che, nel caso
dei reati di cui agli art. 163-167 CP, la data della dichiarazione
del fallimento o del rilascio di una attestazione di carenza di beni
è irrilevante ai fini della determinazione del momento in cui comincia
a decorrere la prescrizione (HAFTER, Bes. Teil, p. 344; LOGOZ, Partie
spéciale, I, n. 5c ad art. 163, p. 212; in senso contrario: SCHWANDER,
n. 227 oss. 2, 411 oss. 6, e Fiche juridique suisse 1128 p. 14). Altri
autori non hanno studiato la questione (STRATENWERTH, I, p. 227; SCHULTZ,
2a ediz., I, p. 205/206; HUGGENBERGER, Die Verjährung im StGB, p. 46,
in Rivista penale svizzera 62 (1947), pp. 313/314; HÄFLIGER, in Blätter
für Schuldbetreibung und Konkurs 18 (1954), p. 97), oppure si limitano
a menzionarla come controversa (CASPAR, in Rivista penale svizzera 87
(1971), p. 42; FISCHER, Die Strafverfolgungsverjährung, pp. 121/122).

    f) Per le ragioni sopra esposte la decisione della Corte cantonale
va quindi confermata ed il gravame respinto. Accogliendo la tesi del
ricorrente si adotterebbe, infatti, una soluzione estranea al sistema
scelto dal legislatore e risultante chiaramente dal testo legale.

Entscheid:

              Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è respinto.