Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IA 60



101 Ia 60

11. Estratto della sentenza del 19 marzo 1975 nella causa Castori contro
Ministero pubblico della Confederazione Regeste

    Auslieferung; Art. 12 und 3 des Europäischen
Auslieferungsübereinkommens vom 13. Dezember 1957.

    Umfang der Bedingung von Art. 12 § 2 lit. b und c des Übereinkommens,
wonach im Auslieferungsbegehren die zeitlichen und örtlichen Umstände
der Handlungen, derentwegen um Auslieferung ersucht wird, sowie
deren rechtliche Würdigung unter Bezugnahme auf die anwendbaren
Gesetzesbestimmungen anzugeben sind (E. 3).

    Begriff der politischen Straftat und der Straftat überwiegend
politischer Natur. Wer in einem nicht revolutionären Klima terroristische
Taten verübt, die geeignet sind unterschiedslos Personen zu treffen, die
dem von ihm geführten politischen Kampfe fernstehen, kann sich nicht auf
einen überwiegend politischen Charakter dieser Taten berufen (Bestätigung
der Rechtsprechung; E. 5).

Sachverhalt

    A.- Il 2 giugno 1974 il Consigliere Istruttore del Tribunale
di Bologna ha spiccato un mandato di cattura contro undici persone,
imputate tutte di concorso (art. 110 Codice penale italiano, CPI) nei
reati di strage (art. 422, comma 2 CPI) e di tentata ricostituzione
del disciolto partito fascista (art. 2, comma 3 della legge italiana 20
giugno 1952, n. 645). Tra gli imputati figurano i fratelli Euro (1953)
e Marco Castori (1955). La imputazione di strage si riferisce a scoppi
di ordigni esplosivi, verificatisi, rispettivamente, nella "Casa del
Popolo" di Moiano (frazione di Città della Pieve, Perugia) il 22 aprile
1974; presso la sede dell'esattoria comunale di Ancona, con ferimento
di persone, il 10 maggio 1974; infine, lo stesso 10 maggio 1974, nelle
scale di un condominio in Via Arnaud n. 27 a Bologna. Secondo volantini
rinvenuti sul posto, tutte le esplosioni sono rivendicate da un "Gruppo
per l'Ordine Nero", nel quale, secondo l'autorità inquirente, andrebbe
ravvisato il successore del disciolto movimento "Ordine Nuovo". Con
particolare riferimento ai fratelli Castori, il mandato di cattura scorge
"indizi di colpevolezza molteplici, gravi e concordi" nel rinvenimento di
prove documentali che attestano la sussistenza di "vincoli organizzativi"
con cinque altri imputati, tra cui certo Batani, a cui carico il predetto
mandato di cattura afferma l'esistenza di indizi gravissimi, oltre che
di attiva partecipazione ideativa al reato di Moiano, anche di attività
esecutiva. Rileva inoltre il mandato come i fratelli Castori, convocati
per rispondere come testi per lo stesso 2 giugno 1974, si siano sottratti
all'adempimento, rendendosi latitanti.

    Euro e Marco Castori sono stati arrestati il 1o ottobre 1974 a Lugano
dalla Polizia cantonale ticinese in seguito a segnalazione di polizia
internazionale. Le autorità italiane hanno chiesto la loro estradizione,
producendo il mandato di cattura, una relazione dei fatti e la trascrizione
degli articoli delle leggi italiane applicabili. Essendosi i fratelli
Castori opposti all'estradizione, il Dipartimento federale di giustizia
e polizia ha trasmesso gli atti al Tribunale federale per il giudizio
di sua competenza, con un rapporto della Divisione di Polizia e le
osservazioni del Ministero pubblico della Confederazione, che ambedue
propongono la reiezione dell'opposizione per quanto concerne il reato
di strage e il rifiuto dell'estradizione, invece, per l'imputazione del
reato di ricostituzione del partito fascista.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 3

    3.- Nella loro opposizione, e particolarmente nella memoria del
loro patrono, i fratelli Castori censurano anzitutto l'insufficienza
della descrizione dei fatti loro imputati nell'ordine di cattura e negli
allegati allo stesso.

    Con ciò essi fanno valere vizi formali della domanda di estradizione,
sui quali spetta in primo luogo alla Divisione di Polizia di pronunciarsi
(SCHULTZ, Das Schw. Auslieferungsrecht, pag. 192 seg.; 200 segg.) ma
che il Tribunale federale si riserva a sua volta di esaminare nei casi
in cui la domanda di estradizione gli è trasmessa in virtù dell'art. 23
LEstr. (SCHULTZ, op.cit., pag. 227; cfr. DTF 27 I 89; 57 I 294).

    Secondo l'art. 12 cifra 2, della Convenzione, a sostegno della domanda
d'estradizione la Parte richiedente, oltre l'ordine d'arresto (lett. a),
e una copia delle disposizioni legali applicabili (lett. c), deve produrre
"un esposto dei fatti, per i quali l'estradizione è domandata. Il tempo
e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il
riferimento alle disposizioni legali loro applicabili saranno indicati
il più esattamente possibile" (lett. b).

    Già sotto il regime degli accordi bilaterali di estradizione, la
giurisprudenza del Tribunale federale aveva precisato senso e portata delle
norme riferentisi al sostanziamento fattuale delle incriminazioni (cfr. DTF
27 I 89 consid. 6; 57 I 294). Queste precisazioni sono indispensabili
tanto per stabilire che il reato non è avvenuto su territorio della
parte richiesta, quanto per escludere che l'azione penale sia prescritta
secondo le leggi dello Stato dove il richiedente ha cercato rifugio, come
pure per qualificare il reato, segnatamente per consentire un giudizio
sull'eventuale natura politica dello stesso.

    Tenuto conto di queste finalità, devesi concludere che, considerati
nel loro insieme, il decreto motivato di cattura e la relazione ai fini
dell'estradizione che l'accompagna soddisfano codesto precetto.

    Le circostanze di tempo e di luogo delle esplosioni incriminate
sono esattamente specificate; l'autorità italiana le imputa tutte agli
estradandi, in concorso con altre persone; essa sottolinea che, a parer
suo, la serie di esplosioni costituisce il frutto di un unico preordinato
disegno criminoso; contrariamente a quanto gli opponenti sembrano voler
dedurre dalla relazione del Giudice Istruttore, che allude unicamente
agli indizi emessi a carico dei ricercati nel corso delle indagini per lo
scoppio di Moiano, devesi intendere che, per la verosimile unicità del
disegno, sia ritenuta la loro partecipazione anche ai fatti di Ancona e
di Bologna.

    La domanda di estradizione imputa agli opponenti il "concorso" ai sensi
dell'art. 110 CPI nel reato di strage. Il codice penale italiano vigente
non conosce più, per quanto concerne la compartecipazione di persone
nel reato, la distinzione tra correità, istigazione e complicità. Esso
ha adottato, in linea generale, il criterio di un'eguale responsabilità
per chiunque abbia cooperato nel reato (art. 110 CPI) prevedendo però
aggravamenti (v. art. 111 e 112 CPI) o attenuazioni (v. art. 114 CPI)
(cfr. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte generale, Milano 1949,
pag. 286 segg.). Il codice penale svizzero distingue formalmente tra
correità, istigazione (art. 24 CPS) e complicità (art. 25 CPS). Dagli atti
non risulta chiaramente se agli opponenti sarà contestato in concreto il
concorso ordinario, quale disciplinato dall'art. 110 CPI (come parrebbe
a prima vista, mancando nel mandato di cattura l'indicazione di altri
articoli relativi al concorso di persone nel reato), oppure se saranno
fatte valere nei loro confronti circostanze aggravanti od attenuanti
specifiche, ossia relative al concorso di persone. Prescindendo dal
fatto che la differenza tra la disciplina italiana e quella svizzera è
su tale punto in pratica meno grande di quanto possa apparire in teoria,
essa è comunque irrilevante in questa sede, perché le pene previste per
qualsiasi forma di concorso sono in ambedue gli ordinamenti determinate
con riferimento alle pene edittali stabilite per la commissione del
reato. Inoltre, segnatamente quando la domanda d'estradizione è formulata
prima di una regolare e approfondita istruzione della causa penale,
la condizione dell'indicazione circostanziata del reato non può essere
interpretata in modo eccessivamente rigoroso (DTF 57 I 294).

Erwägung 5

    5.- Giusta l'art. 3 § 1 della Convenzione, l'estradizione è negata se
i fatti delittuosi per i quali è domandata sono considerati dalla parte
richiesta come un reato politico o come un fatto connesso ad un simile
reato; inoltre, giusta il § 2 dello stesso articolo, l'estradizione è
altresì rifiutata quando la parte richiesta ha motivi seri per credere
che la domanda sia stata presentata allo scopo di perseguire o punire un
individuo per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di
opinioni politiche, o che la condizione di questo individuo arrischi di
esser aggravata per l'uno o per l'altro di tali motivi.

    a) Come nel caso giudicato in DTF 95 I 468 (consid. 6), l'applicazione
di questo secondo paragrafo dell'art. 3 della Convenzione appare di primo
acchito esclusa. Nessun elemento permette infatti non che di ritenere,
di dubitare che la domanda di estradizione sia pretestuosa, o che la
situazione dei perseguiti arrischi in Italia d'esser aggravata a motivo
delle opinioni politiche da loro professate o di altre considerazioni
menzionate nel citato disposto.

    b) Per la precisazione della nozione di reato politico puro e semplice
e del cosiddetto delitto connesso, cioè del reato di diritto comune
compiuto non per sé stesso, ma per preparare o assicurare l'esito di
un delitto politico, fanno stato - in assenza di una definizione nella
Convenzione stessa - i criteri che giurisprudenza e dottrina hanno
elaborato a proposito della nozione di reato politico contemplato nel
diritto federale. Per questo giudizio non si tiene conto della legislazione
e della giurisprudenza dello Stato richiedente (DTF 95 I 469, consid. 7;
90 I 299 e rif.; 34 I 544 e rif.).

    Già si è rilevato sopra come il reato di ricostituzione del disciolto
partito fascista abbia il carattere di delitto politico assoluto, in
quanto volto direttamente contro l'organizzazione sociale e politica
dello Stato, e che per esso l'estradizione è esclusa. Gli estradandi
rivendicano però anche per il fatto di strage loro addebitato il
carattere politico predominante che all'infrazione di diritto comune
conferirebbero le circostanze in cui essa è stata commessa, segnatamente
il movente e lo scopo (DTF 27 I 84; 32 I 539; 59 I 145; 77 I 62; 78 I
50; 90 I 299; 95 I 469). L'affermata caratteristica politica non può
però essere ritenuta. Per costante giurisprudenza, infatti, affinché
la predominanza della connotazione politica possa essere riconosciuta,
occorre che il delitto si situi nell'ambito della lotta contro o per il
potere, oppure tenda a sottrarre alcuno ad un potere che escluda ogni
forma d'opposizione. Tra l'atto e il fine politico deve sussistere un
rapporto chiaro, stretto e diretto, non soltanto una relazione indiretta
e lontana. Occorre inoltre che la lesione cagionata stia in una certa
proporzione con lo scopo perseguito, e che gli interessi in campo appaiano
sufficientemente importanti se non per giustificare, almeno per far
apparire scusabile il reato.

    Nell'apprezzare il peso e la portata di codesti interessi, il
Tribunale federale tiene conto anche della valutazione soggettiva che
può aver ispirato l'agente, e dei mezzi dei quali egli si è servito
per propugnarli, indipendentemente dalle prospettive reali d'un esito
favorevole (DTF 95 I 469/70 e rif.).

    Alla luce di questi principi, la prevalenza del carattere politico
dei reati addebitati agli estradandi dev'essere negata. Come nel caso
Della Savia (DTF 95 I 470), la lotta politica non aveva in Italia
travalicato le forme democratiche, per assumere spiccato carattere
di agitazione rivoluzionaria; tra i fatti delittuosi, che gli stessi
estradandi dichiarano di condannare, ed il fine politico ch'essi
avrebbero perseguito, non sussiste alcuna ragionevole proporzione, e
le vie e i metodi scelti dagli autori delle esplosioni per esprimere il
loro dissenso si risolvono in gratuite manifestazioni di violenza che -
per la loro gravità e pericolosità - ripugnano ad ogni coscienza civile.

Entscheid:

              Il Tribunale federale pronuncia:

    1. Nella misura in cui è stata chiesta per l'imputazione del reato
di strage, l'estradizione è concessa e l'opposizione degli estradandi
è respinta.

    2. Nella misura in cui è stata chiesta per l'imputazione del reato
di ricostituzione del partito fascista, l'estradizione è negata e
l'opposizione degli estradandi è accolta.