Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IA 592



101 Ia 592

91. Estratto della sentenza del 12 dicembre 1975 nella causa Fioroni,
Cazzaniga e Prampolini contro Ministero pubblico della Confederazione.
Regeste

    Europäisches Auslieferungsübereinkommen; schweizerisches
Auslieferungsgesetz (AuslG).

    1. Beidseitige Strafbarkeit. Eine unterschiedliche rechtliche
Qualifikation der dem Verfolgten zur Last gelegten Taten durch den
ersuchenden Staat einerseits und den ersuchten Staat anderseits steht
der Auslieferung nicht entgegen; diese muss bewilligt werden, wenn sowohl
nach der einen wie der andern Qualifikation die fragliche Handlung unter
jene Straftatbestände fällt, für die im Übereinkommen die Auslieferung
vorgesehen ist (E. 5a).

    2. Begünstigung. Die Begünstigung einer Handlung, für welche die
Auslieferung bewilligt ist, begründet ihrerseits die Auslieferung, sei
das AuslG anwendbar oder das Übereinkommen (E. 5).

    3. Territorialitätsprinzip. Die Anwendung dieses Grundsatzes darf nicht
die Gefahr hervorrufen, dass die Verfolgung der Straftat verunmöglicht oder
behindert wird. Falls die Gerichtsbarkeit beider Staaten oder allein des
ersuchenden Staates von der endgültigen Qualifikation der Tat abhängt,
kann die Auslieferung nur verweigert werden, wenn die Qualifikation
der Handlung, welche die Zuständigkeit des ersuchten Staates begründet,
klar ist; andernfalls muss dem Auslieferungsbegehren des Staates, der
unabhängig von der endgültigen Qualifikation der Straftat in jedem Falle
zur Strafverfolgung zuständig wäre, entsprochen werden (E. 6).

Sachverhalt

    A.- Carlo Fioroni, Maria Cristina Cazzaniga e Franco Prampolini,
cittadini italiani, sono stati fermati il 16 maggio 1975 dalla polizia
cantonale ticinese a Lugano mentre stavano compiendo operazioni di
cambio. Dai successivi accertamenti è risultato che 63 banconote italiane
da Lire italiane 10'000 trovate in loro possesso provenivano dall'importo
di Lire italiane 470'000'000 che i familiari dell'ing. Carlo Saronio di
Milano, rapito nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1975 e attualmente
non ancora liberato, avevano versato per il di lui riscatto.

    Con nota 6 giugno 1975, fondandosi sull'ordine di cattura 19 maggio
1975 del Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano, l'Ambasciata
d'Italia a Berna chiedeva a nome del Governo Italiano l'estradizione
di Fioroni, Cazzaniga e Prampolini, nel frattempo posti in stato di
arresto a titolo estradizionale, per concorso nel reato di sequestro di
persona a scopo di rapina o estorsione ai danni di Carlo Saronio. Con
nota successiva l'Ambasciata di Italia estendeva, per il solo Fioroni,
la domanda di estradizione al reato di partecipazione a banda armata e
ad associazione sovversiva.

    I ricercati si sono opposti all'estradizione. Il Dipartimento federale
di giustizia e polizia ha trasmesso gli atti al Tribunale federale,
allegando il rapporto della divisione della polizia e le osservazioni del
Ministero pubblico della Confederazione, concludenti per la concessione
dell'estradizione per il reato di sequestro di persona, e per il rifiuto
dell'estradizione per il reato di partecipazione a banda armata e ad
associazione sovversiva.

    Il Tribunale ha accordato l'estradizione all'Italia di Fioroni,
Cazzaniga e Prampolini per l'imputazione di concorso nel reato di
sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, e l'ha rifiutata per
l'imputazione, mossa al solo Fioroni, di partecipazione a bande armate
e ad associazioni sovversive.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerato in diritto:

Erwägung 5

    5.- In realtà, le opposizioni sollevate dalla Cazzaniga e -
soprattutto - da Prampolini, hanno tratto alla qualificazione giuridica
della fattispecie. Mentre la domanda d'estradizione deduce dai fatti
ritenuti contro i ricercati ch'essi hanno partecipato - come coautori
o complici - al rapimento dell'ing. Saronio, secondo gli opponenti le
circostanze a loro carico consentono - tutt'al più - la prevenzione di
ricettazione o quella di favoreggiamento.

    a) Una diversa qualificazione giuridica dei fatti addebitati ai
ricercati da parte dello Stato richiedente e dello Stato richiesto non
osta necessariamente all'estradizione. Questa ha da esser in ogni modo
concessa, se, tanto secondo l'una quanto secondo l'altra qualificazione,
la fattispecie rientra nel novero di quelle, per le quali l'estradizione
è prevista dal trattato. Per questo, nella giurisprudenza del Tribunale
federale, il problema della qualificazione è sempre Stato esaminato
solo con riferimento alla natura estradizionale del reato ed alla
esigenza della doppia incriminazione (DTF 77 I 55 consid. 3; 87 I 200;
88 I 41; 92 I 115 segg. consid. 2, 387 consid. 2; 101 Ia 63; 101 Ia 423
consid. 4). Con ciò si tiene, tra l'altro, conto della circostanza che
l'obbligo di estradare sussiste per una fattispecie, la cui qualificazione
penale, al momento in cui l'estradizione è richiesta, potrebbe per le
incomplete risultanze dell'inchiesta ancor essere incerta (DTF 57 I
294; 101 Ia 63; 101 Ia 410). D'altro canto neppure il principio della
specialità dell'estradizione (consacrato dall'art. 14 della Convenzione)
osta a che lo Stato richiedente valuti, a estradizione intervenuta,
in modo diverso dal punto di vista giuridico la fattispecie posta alla
base dell'estradizione, alla condizione tuttavia che l'atto perseguito
rientri sempre nel novero dei reati giustificanti l'estradizione, e che,
in concreto, non si debba ritenere che l'estradizione sarebbe stata
rifiutata sulla scorta di codesta altra qualifica (DTF 101 Ia 409 e
segg. e riferimenti di dottrina ivi addotti).

    b) In applicazione di questi principi i requisiti dell'estradizione
sarebbero adempiuti - sotto il profilo in esame - anche se si dovesse
ammettere che i fatti ritenuti a carico di Cazzaniga e Prampolini
consentono solo le imputazioni di ricettazione o di favoreggiamento reale.

    Infatti il reato di ricettazione è punito tanto dal diritto italiano
(art. 648 CPI), quanto da quello svizzero (art. 144 CPS), con pene
edittali superiori ai minimi previsti dalla Convenzione (art. 2, §
1): in Svizzera è comminata la reclusione sino a 5, in Italia sino a 6
anni. Il reato figura nell'elenco (IV, n. 19). Come il Tribunale federale
ha recentemente riconosciuto (sentenza Tani del 4 giugno 1975, consid. 2
non pubblicato), tanto per il diritto svizzero - esplicitamente - quanto
per quello italiano - implicitamente - è richiesto, quale condizione
soggettiva del reato, che l'autore conoscesse o dovesse presumere la
provenienza illecita della cosa. Certo, il diritto italiano pone inoltre
l'esigenza che l'autore agisca per fine di lucro, mentre nel diritto
svizzero ciò non è richiesto e si rende colpevole di ricettazione
anche chi agisce disinteressatamente. Ma, per il diritto italiano, in
tale ipotesi l'autore non sfugge alla persecuzione penale, ma si rende
colpevole del reato di favoreggiamento reale (art. 379 CPI). Anche questo
meno grave reato adempie i requisiti circa la misura della pena edittale
(reclusione sino a 5 anni) (cfr. V. MANZINI, trattato di diritto penale
italiano, vol. V, n. 1696 e vol. IX, n. 3465 e i riferimenti di dottrina
e giurisprudenza ivi addotti). Ne viene che alla ricettazione del diritto
svizzero fanno riscontro in quello italiano, alternativamente, due reati,
e che per tutti le condizioni d'estradizione sono adempiute.

    c) Anche se si volesse ritenere a carico degli opponenti il reato
di favoreggiamento (art. 305 CPS), al quale fa riscontro nel diritto
italiano il delitto di favoreggiamento personale (art. 378 CPI), in casu
nell'ipotesi formulata nel primo capoverso di tale disposto, i requisiti
della doppia incriminazione e della misura della pena (in Svizzera,
detenzione sino al massimo di tre anni, art. 305 e 36 CPS; in Italia,
sino a 4 anni, art. 378 CPI) sarebbero adempiuti.

    Certo, l'elenco notificato dalla Svizzera al Consiglio di Europa
non prevede espressamente, contrariamente alla ricettazione, il reato
di favoreggiamento. Tuttavia devesi ritenere che, in quanto riferito
ad un reato compreso nell'elenco, anche il favoreggiamento dia luogo ad
estradizione, per i seguenti motivi.

    aa) Considerati nel diritto penale comune come forme di
partecipazione, ricettazione e favoreggiamento sono assurti, nelle più
moderne legislazioni, CPS e CPI compresi, a reati autonomi (SCHULTZ,
pag. 27). Sotto il profilo estradizionale, la loro situazione è però
diversa.

    La legge federale sull'estradizione del 1892 ha fatto della
ricettazione un reato autonomo, contemplandola come tale all'art. 3, IV,
n. 19. Quando l'estradizione non è retta dalla legge, ma da un trattato
bilaterale, occorre distinguere a seconda dell'epoca di conclusione
di questo. Per trattati, stipulati posteriormente al 1892, vale di
regola la presunzione ch'essi siano stati conclusi dalla Svizzera
in conformità col proprio diritto estradizionale interno. Per fondare
l'estradizione, occorre quindi di norma che la ricettazione sia menzionata
espressamente nel trattato (SCHULTZ, pag. 282). Per trattati bilaterali,
conclusi prima del 1892, devesi per contro ricercare a quale nozione
di partecipazione i contraenti si siano al momento della conclusione
ispirati, e la ricettazione sarà reato estradizionale se le parti si
sono riferite alla nozione larga di partecipazione del diritto comune,
a nulla rilevando che, nel diritto penale interno, la ricettazione sia
assurta nel frattempo a reato autonomo (SCHULTZ, op.cit., pagg. 277/8 e
passim, nonché giurisprudenza citata).

    bb) Quanto al favoreggiamento, la legge federale sull'estradizione
(art. 3 cpv. 2) lo ha bensì terminologicamente distinto dalla
partecipazione [(chiamata, nel testo tedesco "Teilnahme" (Anstiftung
und Gehilfenschaft), in quello francese "participation" (instigation
et complicité) ma in quello italiano "complicità" (istigazione ed
ausilio)]. Ma il legislatore ha lasciato inserito il favoreggiamento al
cpv. 2 dell'art. 3 LEstr. cioè in una disposizione generale, che si applica
a tutti i reati che, secondo il cpv. 1, danno luogo ad estradizione,
e lo ha equiparato al tentativo, all'istigazione ed alla complicità
(SCHULTZ, op.cit., pag. 282 e note). Quando è applicabile la LEstr. il
favoreggiamento di un reato estradizionale previsto al cpv. 1 dell'art. 3
stessa legge dà quindi luogo all'estradizione, se sono, beninteso,
adempiute le altre condizioni. Se all'estradizione è invece applicabile
un trattato bilaterale, occorre ricercare se sulla scorta del trattato -
esplicitamente o implicitamente - il favoreggiamento di un reato, per il
quale l'estradizione è prevista - dia a sua volta luogo all'estradizione
o meno (SCHULTZ, op.cit., pag. 283 segg., v. anche pag. 111, nota 183).

    Per quanto riguarda la Convenzione europea, nel preambolo dell'elenco
dei reati che autorizzano l'estradizione, notificato al Consiglio d'Europa,
è fatto espresso riferimento all'art. 3 della legge federale del 22 gennaio
1892. Ora, come s'è visto, nel capoverso 2 di tale disposto è espressamente
prevista l'estradizione per il favoreggiamento di uno dei reati menzionati
al capoverso precedente. È vero che nel preambolo dell'elenco notificato
al Consiglio d'Europa, accanto al riferimento all'art. 3 LEstr., di cui
rende nota l'applicabilità, la Svizzera si è limitata a specificare che
secondo tale disposto l'estradizione potrà essere concessa per i "fatti
seguenti, compreso il tentativo e la partecipazione".

    Un'interpretazione meramente testuale del termine "partecipazione",
che porterebbe all'esclusione della possibilità di estradare, non è però
ammissibile. Non v'è infatti alcun motivo di ritenere che, aderendo alla
Convenzione, e avvalendosi della facoltà conferitale dall'art. 2 §§
3 e 4 di questa, la Svizzera abbia voluto limitare l'obbligo generale
di estradare previsto dalla Convenzione in misura maggiore di quanto
stabilito dal proprio diritto estradizionale interno. Ciò trova riscontro
nei lavori legislativi, in cui si rileva che "sembra opportuno di limitare,
conformemente all'art. 2, § 3 della Convenzione, l'applicazione della
medesima ai reati menzionati nella legge" (cfr. Messaggio del Consiglio
federale del 1o marzo 1966, FF 1966 I pag. 431), e in modo affatto
generale, è confermato dall'attitudine della Svizzera su altri punti,
ov'essa, con le sue dichiarazioni, è andata oltre quanto strettamente
richiesto dalla Convenzione (così in materia d'estradizione accessoria,
cfr. DTF 101 Ia 420, consid. 1b; FF 1966 I pagg. 431/34). Se ne deve
concludere che il favoreggiamento di un reato, per cui l'estradizione è
concessa, fonda a sua volta l'estradizione così quando è applicabile la
LEstr., come quando è applicabile la Convenzione.

Erwägung 6

    6.- La diversità di qualificazione suscita però problemi sotto
il profilo del principio di territorialità. Sfiorata di transenna
nell'opposizione di Prampolini, la questione va esaminata d'ufficio.

    Se, con gli opponenti, si ritiene che la fattispecie loro addebitata
può esser qualificata soltanto quale ricettazione, si deve allora ammettere
che, almeno parzialmente, le infrazioni sono state commesse in territorio
svizzero, ove l'operazione di "reciclaggio" del riscatto ha avuto luogo.

    L'art. 7 della Convenzione conferisce in tal caso alla Svizzera
la facoltà di rifiutare l'estradizione, e le dichiarazioni e riserve
formulate nel decreto federale del 27 settembre 1966 agli art. 7 e 8 della
Convenzione, gliene impongono il dovere, con l'unica riserva del caso in
cui l'estradizione debba esser comunque accordata a dipendenza di altre
infrazioni commesse sul (solo) territorio dello Stato richiedente. Questa
situazione eccezionale non potendosi verificare, per l'impossibilità che
i ricercati siano contemporaneamente autori o complici del delitto di
sequestro di persona, e ricettatori del productum sceleris, l'estradizione
dovrebbe essere negata (DTF 101 Ia 402/403 consid. 3a e b; 43 I 66 e
riferimenti; 78 I 39 segg., consid. 4b).

    a) Il principio della territorialità, cui la Svizzera si attiene,
sgorga dall'idea che lo Stato, sul territorio del quale l'infrazione è
stata commessa, ha il dovere primordiale di perseguirla e punirla, e non
può esentarsene facendo capo all'estradizione, e consentendo che altri
esercitino le sue prerogative e gli si sostituiscano nella repressione
del reato (cfr. DTF 101 Ia 403, e dottrina ivi menzionata).

    Il principio, tuttavia, non ha portata assoluta, e concorre con
altri che, secondo le circostanze, possono prevalere su di esso. Che ciò
sia il caso, è dimostrato dal fatto che, in virtù della Convenzione e
delle dichiarazioni ad essa relative, la Svizzera, pur confermando di
volersi attenere al principio della territorialità, si è riconosciuta
la facoltà di applicarlo o di rinunciarvi, quando il ricercato debba
comunque esser estradato per infrazioni commesse nella giurisdizione
dello Stato richiedente, ed appaia opportuno, segnatamente allo scopo di
favorire la sua riclassificazione sociale, di giudicarlo in una sola e
stessa procedura per tutti i reati a suo carico (DF, art. 2, ad art. 7
e 8 della Convenzione; cfr. Messaggio FF 1966 I pag. 435).

    Volto a garantire l'esercizio del diritto-dovere dello Stato di punire
il reato, il principio della territorialità non deve, nella sua concreta
applicazione, far sorgere il rischio che la persecuzione del reato sia
resa impossibile o venga intralciata. In tal caso, il principio che vuole
che le violazioni dell'ordinamento penale siano punite prevale su quello,
in virtù del quale spetta ad un determinato Stato di provvedervi.

    Tale rischio sussiste in un caso come il presente, in cui, a
dipendenza della qualificazione che si darà in definitiva al reato,
la competenza giurisdizionale potrebbe sussistere, in applicazione
del principio territoriale, in entrambi gli Stati, o soltanto nello
Stato richiedente. In tal caso l'estradizione può esser rifiutata solo
allorquando la qualificazione del reato, che fonda la giurisdizione dello
Stato richiesto, sia chiara. In caso contrario, va dato seguito alla
domanda d'estradizione dello Stato che, qualunque sia la qualificazione
definitiva del reato, avrebbe in ogni caso giurisdizione per perseguirlo.

    Sulla scorta di questo principio, ispirato dalle esigenze di
collaborazione internazionale, si deve concludere che la regola della
territorialità non osta, in casu, all'estradizione. Infatti:

    b) L'imputazione di concorso in sequestro di persona, formulata
dall'Italia nei confronti di Fioroni, poggia su seri indizi, sì vero che
il ricercato stesso non contesta neppure che essi, oltre le sue stesse
dichiarazioni, appaiano sufficienti per fondare il mandato di cattura.

    Altrettanto può affermarsi per Maria Cristina Cazzaniga. Non
soltanto risulta ch'essa conosceva la vittima, ma che insieme
a Fioroni, sotto falso nome e spacciandosi per la di lui moglie,
aveva pernottato, in epoca prossima al sequestro (marzo 1975) in casa
Saronio a Milano e a Bogliasco. Da questo soggiorno sembrano trarre
la loro origine le informazioni, di cui si sono avvalsi i rapitori
per qualificarsi nei confronti della famiglia Saronio ed esigere il
pagamento del riscatto. Risulta inoltre che la Cazzaniga, nell'aprile
1975, condusse con la sua vettura il Fioroni da Milano a Treviglio, dove
questi si incontrò con persone implicate verosimilmente nel rapimento;
inoltre sembra che nella sua vettura sia stato rintracciato un rotolo
di nastro adesivo, la cui parte mancante sarebbe servita ad atti
preparatori precedenti l'incontro tra i rapitori e il rappresentante
della famiglia Saronio. Risulta infine che, su richiesta del Fioroni,
essa aveva ospitato nel suo appartamento di Milano, nell'estate del
74, certo Carlo Casiraghi e la di lui amante, che appaiono implicati
nel sequestro, ed ancora che a Fioroni essa ha fornito un passaporto
sottratto ad un amico. Questi elementi sono sufficienti per affermare
che, allo stadio attuale dell'inchiesta, l'ipotesi che alla Cazzaniga
sia imputabile solo il reato di ricettazione o di favoreggiamento reale
non appare affatto sicura, e che l'imputazione di concorso in sequestro,
formulata dall'autorità italiana, poggia su indizi concreti.

    Anche per Prampolini, nonostante siano più tenui, gli elementi
attuali non consentono di derubricare senz'altro all'imputazione di sola
ricettazione l'accusa formulata. Sono le sue relazioni, che sembrano esser
state strette, col Fioroni a indiziarlo. Inoltre, dopo aver asserito
di non aver mai conosciuto le altre persone indicate da Fioroni come i
probabili esecutori materiali del sequestro, egli ha dovuto ammettere di
aver conosciuto tanto il Casiraghi quanto la Carobbio, e d'essersi con
loro intrattenuto insieme col Fioroni.

    c) D'altronde, l'estradizione all'Italia non impegna affatto
quest'ultima a perseguirvi i ricercati per sequestro di persona, ma,
senza violazione del principio della specialità (supra, consid. 5a), le
consente, anzi, l'obbliga, a processarli unicamente per ricettazione o
favoreggiamento reale se dovesse risultare successivamente che i ricercati
si sono limitati ad intervenire a sequestro compiuto e riscatto pagato.

    d) Questo modo di vedere è per di più conforme alle conclusioni che
il Procuratore pubblico sopracenerino ha tratto dall'inchiesta esperita
a Lugano. Col decreto d'accusa del 30 maggio 1975 egli si è infatti
limitato a perseguire Fioroni per falsità in certificati ed entrata
illegale, ed ha abbandonato il procedimento incoato per ricettazione. È
vero che dal dispositivo potrebbe dedursi che il Procuratore si sia
ritenuto incompetente per esser la ricettazione avvenuta (soltanto) in
Italia; ma dalla motivazione risulta invece chiaramente che l'imputazione
di ricettazione è caduta perché in Italia è stata formulata l'accusa di
sequestro di persona a carico di tutti i ricercati.

Entscheid:

              Il Tribunale federale pronuncia:

    1. L'opposizione è respinta ed è accordata l'estradizione all'Italia
di Carlo Fioroni, Maria Luisa Cazzaniga e Franco Prampolini per i
fatti ritenuti nel mandato di cattura del 19 maggio 1975 del Sostituto
Procuratore della Repubblica di Milano motivanti l'imputazione di concorso
nel reato di sequestro di persona a scopo di rapina e d'estorsione.

    2. L'opposizione di Carlo Fioroni è accolta ed è rifiutata
l'estradizione all'Italia per i fatti motivanti le imputazioni di
partecipazione a bande armate e associazioni sovversive, di cui al mandato
di cattura del 24 dicembre 1974 del Giudice istruttore presso il Tribunale
civile e penale di Torino.

    3. ...