Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IA 416



101 Ia 416

68. Sentenza del 30 luglio 1975 nella causa Bartolini, Cavina, Franciosi
e Rinaldi contro Ministero pubblico della Confederazione Regeste

    Auslieferung; Europäisches Auslieferungsübereinkommen; Bundesbeschluss
vom 27. September 1966 über dessen Genehmigung.

    1. Akzessorische Auslieferung; Art. 2 Abs. 2 des Übereinkommens. Die
Schweiz hat sich zur akzessorischen Auslieferung nicht nur wegen in der
Liste nicht enthaltener Delikte, die mit Freiheitsstrafe bedroht sind,
verpflichtet, sondern, unter Vorbehalt der Gegenseitigkeit, auch wegen
solcher, die nur mit Geldstrafe bedroht sind (Erw. 1b). Zuständigkeit
des Bundesgerichts (Erw. 1b-d).

    2. Art. 12 Abs. 2 lit. b des Übereinkommens. Die nach dieser Bestimmung
verlangten Angaben sollen dem ersuchten Staat ermöglichen, den Sachverhalt
im Hinblick auf das Auslieferungsrecht zu würdigen (Erw. 2).

    3. Beidseitige Strafbarkeit. "Schweizerisches Recht" im Sinne des
Bundesbeschlusses vom 27. September 1966. Unter "Schweizerischem Recht"
wird mit Ausnahme von kantonalem Strafrecht (vorliegend geht es um den
Tatbestand des unbefugten Waffentragens) im allgemeinen nur Bundesrecht
verstanden (Bestätigung der Rechtsprechung) (Erw. 3d).

    4. Als Auslieferungsrichter ist das Bundesgericht an die tatsächlichen
Darstellungen im Haftbefehl gebunden (Bestätigung der Rechtsprechung)
(Erw. 5).

    5. Relativ politisches Delikt. Damit gemeinrechtlichen Delikten ein
vorwiegend politischer Charakter zuerkannt werden kann, ist erforderlich,
dass sie im Kampf um die politische Macht begangen worden sind oder dass
sie darauf ausgerichtet sind, jemanden der Gewalt einer Macht zu entziehen,
die jegliche Opposition ausschliesst (Bestätigung der Rechtsprechung)
(Erw. 6b).

Sachverhalt

    A.- I cittadini italiani Claudio Bartolini (1956), Stefano Cavina
(1955), Franco Franciosi (1953), Ernesto Rinaldi (1955) e Domenico
D'Orazio (1953) sono entrati illegalmente in Svizzera il 9 dicembre
1974, valicando la frontiera sui monti di Scaiano (TI). Su richiesta
motivata dell'Interpol di Roma, il Dipartimento federale di giustizia e
polizia poneva l'11 dicembre 1974 Bartolini, Cavina, Franciosi e Rinaldi
in stato di detenzione provvisoria a titolo estradizionale. Quanto a
D'Orazio, le autorità italiane furono avvertite che la sola imputazione di
favoreggiamento, contro di lui sollevata, non giustifica l'estradizione;
egli fu rilasciato.

    Il 18 dicembre 1974 l'Ambasciata d'Italia a Berna ha chiesto
l'estradizione dei ricercati, fondandosi su due distinti mandati di cattura
(Nr. 96/74 e 101/74) emessi dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Bologna di data 6, rispettivamente 10 dicembre 1974.

    Il mandato del 6 dicembre 1974 addebita a Cavina, Franciosi e Rinaldi
di aver participato ad un tentativo di rapina avvenuto il 5 dicembre
1974 a Mascarino di Argelato (Bologna) e conclusosi con l'uccisione di
un carabiniere. Esso imputa ai ricercati, in concorso fra loro, i reati
di associazione per delinquere (art. 416 CPI), porto abusivo d'armi
(art. 699 CPI), tentata rapina (art. 628 in relazione con art. 56 CPI),
omicidio sulla persona di pubblico ufficiale commesso per assicurarsi
l'impunità di altro reato (art. 575 in relazione con art. 61 ni. 2 e 10
CPI) e di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 CPI).

    Il mandato del 10 dicembre 1974 riteneva invece nei confronti di
Bartolini e D'Orazio solo il reato di favoreggiamento personale (art. 378
CPI) per aver essi aiutato gli altri a fuggire in Svizzera.

    Già il 30 dicembre 1974 l'Ambasciata d'Italia a Berna comunicava però
che, con nuovo mandato di cattura dell'11 dicembre 1974, il Procuratore
della Repubblica aveva esteso a Bartolini le imputazioni mosse a Cavina,
Franciosi e Rinaldi, restando così assorbita l'accusa di favoreggiamento
personale, e chiedeva che l'estradizione fosse accordata anche nei di
lui confronti per i suddetti titoli. Infine, con nota del 18 febbraio
1975, l'Ambasciata d'Italia chiedeva che l'estradizione di Bartolini,
Franciosi, Cavina e Rinaldi fosse concessa anche a dipendenza di una
rapina commessa il 9 novembre 1974 a Bologna ai danni di Bruno Fazzioli,
direttore di un supermercato della Coop, e ciò sulla scorta di un nuovo
ordine di cattura del 24 gennaio 1975 della Procura della Repubblica di
Bologna. In questo mandato sono ritenuti nei confronti dei 4 ricercati,
in concorso fra loro, i reati di furto aggravato (art. 624, 625 ni. 2 e
5 in relazione coll'art. 61 no. 2 CPI) e porto d'armi abusivo (art. 699
CPI), nonché la contravvenzione all'art. 66 del codice della strada.

    B.- Interrogati il 17 gennaio, rispettivamente il 27 febbraio 1975
sulle domande di estradizione dal Giudice istruttore della giurisdizione
sopracenerina, Bartolini, Franciosi, Cavina e Rinaldi si sono opposti
all'estradizione per motivi che, ribaditi dal loro patrocinatore con
esposto del 28 marzo 1975, saranno riferiti in appresso.

    C.- L'8/9 luglio 1975 il Dipartimento federale di giustizia e polizia
ha trasmesso gli atti al Tribunale federale per la decisione di sua
competenza, accludendovi un rapporto del 27 maggio 1975 della Divisione
di polizia e le osservazioni del Ministero pubblico della Confederazione
del 1o luglio 1975. Queste si limitano a contestare la natura politica
dei reati addebitati ai ricercati, senza formulare conclusioni esplicite.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerato in diritto:

Erwägung 1

    1.- a) L'estradizione reciproca dei delinquenti tra la Svizzera
e l'Italia è retta dalla Convenzione europea di estradizione, che ha
abrogato (art. 28 § 1) il Trattato italo-svizzero del 1868. La Convenzione
consacra il principio della doppia incriminazione, e, trattandosi
dell'estradizione di prevenuti, pone delle esigenze minime quanto alla
durata della pena privativa della libertà che deve essere comminata
nelle legislazioni di entrambi gli Stati: perché si dia estradizione, il
massimo della pena edittale non deve essere inferiore ad un anno. Aderendo
alla Convenzione la Svizzera - la cui legge d'estradizione è basata sul
sistema enumerativo - ha fatto uso della facoltà accordatale dall'art. 2
§§ 3 e 4 della Convenzione, e, restringendo la clausola generale del §
1 di questo articolo, ha allestito e notificato al Consiglio d'Europa un
elenco dei reati, per i quali il diritto svizzero autorizza l'estradizione,
riservandosi il diritto di rifiutarla per i reati non compresi nell'elenco
(art. 2 ad art. 2 § 1 del decreto federale del 27 settembre 1966 approvante
la Convenzione).

    b) Secondo l'art. 2 § 2 della Convenzione, quando la domanda
d'estradizione concerne più fatti distinti, puniti ciascuno dalle leggi
d'entrambe le Parti, ma di cui taluni non adempiono le condizioni sulla
misura della pena previste dal paragrafo primo dello stesso articolo,
la Parte richiesta ha la facoltà di accordare l'estradizione, cosiddetta
accessoria, anche per questi ultimi. A proposito di quest'articolo della
Convenzione la Svizzera ha precisato (art. 2 ad art. 2 § 2 del decreto
federale) che la riserva da lei espressa a proposito del § 1 dell'art. 2
della Convenzione non le impedisce di accordare l'estradizione accessoria
per qualsiasi altro fatto punibile secondo una disposizione del diritto
comune della legislazione svizzera. Con questa precisazione, la Svizzera si
è dichiarata non solo disposta ad accordare l'estradizione accessoria per
reati, non compresi nell'elenco, cui è comminata una pena privativa della
libertà, come previsto dalla Convenzione, ma a estenderla, a condizione
di reciprocità, anche a infrazioni perseguite con sole pene pecuniarie
(Messaggio del CF, FF. 1966 I pag. 431/34, in particolare pag. 434;
MARKEES, Die Schweiz und das europäische Auslieferungsabkommen, RPS 88
(1967) p. 118; cfr. anche DTF 95 I 467 e l'ulteriore dottrina ivi citata).

    c) Allorquando una domanda d'estradizione gli è sottoposta, il
Tribunale federale esamina d'ufficio se le condizioni per accordarla sono
adempiute, senza essere legato ai motivi invocati dal ricercato nella sua
opposizione (DTF 97 I 375; 99 Ia 554). Ciò vale, secondo la giurisprudenza,
anche per i requisiti formali della domanda di estradizione, sui quali
spetta in primo luogo alla Divisione di polizia di pronunciarsi (DTF 27
I 89; 57 I 294; 101 Ia 62 consid. 3).

    d) Nella sentenza Della Savia (DTF 95 I 467) il Tribunale federale
ha sollevato, senza risolverla, la questione dell'autorità competente per
concedere la (facoltativa) estradizione accessoria prevista dall'art. 2 § 2
della Convenzione e dalla dichiarazione della Svizzera a proposito di tale
disposizione. Anche se l'estradizione accessoria coinvolge un giudizio di
opportunità, non v'è ragione perché il Tribunale federale, nei casi in cui
la domanda d'estradizione gli è sottoposta in applicazione della legge,
non si pronunci anche su codesto punto, così come deve pronunciarsi su
altre questioni di opportunità che l'applicazione della Convenzione implica
(cfr. DTF 95 I 468 b).

Erwägung 2

    2.- Nella loro opposizione i ricercati contestano che le domande
presentate dall'Italia soddisfino i requisiti posti dall'art. 12, No.
2, lett. b della Convenzione, relativi al sostanziamento fattuale delle
incriminazioni.

    L'obiezione è infondata. Le precisazioni previste da questa
disposizione perseguono il fine di consentire alla Parte richiesta
di qualificare i fatti per rapporto al diritto d'estradizione: in
particolare, per stabilire che il reato non è avvenuto su territorio
della Parte richiesta, per escludere che l'azione penale sia prescritta
secondo le leggi dello Stato dove il ricercato ha trovato rifugio, come
pure per qualificare il reato e consentire un giudizio sull'eventuale
natura politica dello stesso.

    Considerate sotto questo profilo, le indicazioni fornite in appoggio
della domanda appaiono sufficienti, tanto più che esse hanno dovuto essere
formulate prima di una completa istruzione della causa (DTF 57 I 294;
101 Ia 62 consid. 3). Vi è ancor meno motivo di mostrarsi eccessivamente
rigorosi, in quanto sono in atti gli accertamenti compiuti dalla polizia
giudiziaria ticinese in occasione dell'interrogatorio dei prevenuti.

Erwägung 3

    3.- a) Per quanto riguarda i fatti di Argelato i requisiti della doppia
incriminazione e della misura della pena edittale sono manifestamente
adempiuti per le imputazioni di rapina (art. 628 CPI e 139 CPS) e di
omicidio (art. 575 CPI e 111 e rel. CPS); entrambi questi reati sono
inoltre contemplati nell'elenco (ni. 19 e 1).

    b) Per contro, fa difetto il requisito della doppia incriminazione per
il delitto di associazione per delinquere (art. 416 CPI), sconosciuto
dal diritto svizzero, il quale prevede soltanto in casi particolari
l'associazione ad una banda quale aggravante del furto e della
rapina. Contrariamente a quanto avveniva vigente l'abrogato trattato
d'estradizione italo-svizzero del 1868, che per tale delitto prescindeva
dalla doppia incriminazione, l'estradizione non può per tale titolo essere
concessa (DTF 95 I 468 b).

    c) Il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 CPI)
corrisponde alle fattispeci rette dagli articoli 285 (violenza o
minaccia contro le autorità e i funzionari) e 286 CPS (impedimento di
atti dell'autorità). Contrariamente a quanto asseverano gli opponenti,
il requisito della doppia incriminazione è adempiuto.

    Il catalogo dei reati, per i quali il diritto svizzero accorda
l'estradizione, non menziona però espressamente queste infrazioni. Esso
contempla tuttavia (No. 10) le "minacce di violenza alle persone ed alla
proprietà", dizione che fa, in presenza di minacce gravi all'integrità
personale, della minaccia (art. 180 CPS) e della coazione (art. 181
CPS) delitti per cui l'estradizione è accordata (cfr. SCHULTZ, Das
schweizerische Auslieferungsrecht, p. 301/02 e nota 273 ivi). Ora, il
delitto di cui all'art. 285 No. 1 CPS costituisce, secondo la dottrina,
coazione qualificata (SCHWANDER, Das schweizerische Strafgesetzbuch
No. 746; GERMANN, Taschenausgabe ad art. 285), per cui, in presenza di
minacce gravi contro la persona, anche esso potrebbe cadere sotto la
cifra 10 del suddetto catalogo.

    Non è tuttavia necessario risolvere queste questioni. Dato che
l'estradizione deve essere concessa per le imputazioni di rapina
e di omicidio, quella per il titolo dell'art. 337 CPI ha carattere
accessorio. Non sussiste alcun ragionevole motivo per rifiutarla. Non solo
la richiedono manifeste ragioni di economia processuale, ma essa non è
neppur contraria agli interessi degli estradandi, che vedono giudicati in
un unico procedimento tutti gli addebiti loro mossi, e non debbono temere
una ripresa del procedimento trascorso il termine di protezione previsto
dall'art. 14 § 1 lett. b della Convenzione (cfr. GRÜTZNER, Aktuelle
Probleme der Auslieferung, Zeitschrift für gesamte Strafrechtswissenschaft,
vol. 81 (1969) p. 125).

    d) Nel codice penale svizzero non è contemplato un reato corrispondente
al porto abusivo d'armi perseguito dall'art. 699 CPI. Il porto d'armi
è però, in 10 cantoni, sottoposto ad autorizzazione e quello abusivo
costituisce contravvenzione; sorge pertanto la questione di sapere se, al
fine dell'esame dell'adempimento del precetto della doppia incriminazione,
per "diritto svizzero" nell'accezione del Decreto federale del 27 settembre
1966 debba intendersi il solo diritto federale o se invece l'enunciazione
sia comprensiva delle disposizioni di diritto penale cantonale. In
linea di principio deve essere ammesso che solo le infrazioni punite
dal diritto federale possono dar luogo a estradizione. Pur ammettendo
che la regola possa prestarsi ad eccezioni in presenza di circostanze
particolari, tali circostanze non possono essere ravvisate nella concreta
fattispecie. Non appare infatti opportuno distinguere a seconda della
legislazione cantonale vigente nel luogo, ove si è effettuato l'arresto,
perché in tal caso si farebbe dipendere l'adempimento di un requisito
essenziale per l'estradizione da una circostanza fortuita. Negato che
nella concreta fattispecie sussiste la doppia incriminazione, il problema
dell'estradizione accessoria non si pone, e l'estradizione deve per tale
imputazione essere rifiutata.

    Si deve quindi concludere che, con riserva dell'esame delle ulteriori
obiezioni degli estradandi, l'estradizione per i fatti di Argelato entra
in considerazione, in linea di principio, per le imputazioni di rapina,
omicidio e resistenza a pubblico ufficiale, mentre è esclusa per le
imputazioni di associazione per delinquere e porto abusivo d'armi.

Erwägung 4

    4.- Quanto ai fatti avvenuti a Bologna il 9 novembre 1974, è dato il
requisito della doppia incriminazione sia per l'imputazione di rapina
(v. sopra), sia per quella di furto aggravato (art. 624 e 625 CPI,
137 CPS), sia per le lesioni personali (art. 582, 585, 576 CPI e 122
CPS). I reati figurano nell'elenco: quello di lesioni (No. 4) consente
l'estradizione solo se esse hanno provocato un'incapacità al lavoro di
più di venti giorni, ipotesi non realizzata in concreto, poiché secondo
il mandato di cattura le lesioni provocate a Fazzioli sono guarite in
8 giorni. Tuttavia, per le ragioni già menzionate, anche per le lesioni
l'estradizione può essere accordata a titolo accessorio. Per quanto
riguarda il porto d'armi abusivo l'estradizione deve essere negata per
le stesse ragioni menzionate al considerando 3d.

    La contravvenzione prevista dall'art. 66 cpv. 9 del codice stradale
italiano (circolazione con targhe non proprie del veicolo) è perseguibile
anche in Svizzera (art. 97 LCS); anche in questo caso l'estradizione
accessoria può essere ammessa.

    Per i fatti di Bologna, l'estradizione è quindi ammissibile, sotto
riserva delle ulteriori obiezioni dei ricercati, per tutte le imputazioni,
tranne quella di porto d'armi abusivo.

Erwägung 5

    5.- Per i fatti di Argelato, i ricercati sostengono anzitutto
che non si può parlare di tentativo di rapina, ma soltanto di atti
preparatori non punibili. A parte il fatto che codesta tesi, contenuta
nel memoriale del loro patrono, è in contrasto con le dichiarazioni rese
in precedenza alla polizia giudiziaria ticinese, prima, ed al Giudice
istruttore, poi, il motivo d'opposizione non è proponibile. Per costante
giurisprudenza il Tribunale federale, quale giudice dell'estradizione, è
vincolato dalle risultanze dell'atto di cattura, fintanto almeno ch'esso
non contenga errori manifesti (DTF 95 I 467 consid. 5 e riferimenti;
sentenza Castori del 19.3.1975 consid. 4 non pubblicato). Un riesame di
questa giurisprudenza alla luce delle critiche di dottrina si rivela
anche nel presente caso superfluo, perché anche per i fautori della
sua modificazione occorre che il prevenuto sia in grado di dimostrare
immediatamente e direttamente la propria innocenza, ciò che in casu non
si verifica (sentenze citate).

    Le stesse considerazioni valgono per quanto concerne la pretesa dei
ricercati di essere totalmente estranei all'uccisione del carabiniere,
avendo essi ignorato che alcuni compagni fossero armati, nonché per
l'asserzione di Bartolini, di aver egli ammesso la sua partecipazione ai
fatti vuoi per un malinteso senso di solidarietà verso i compagni, vuoi
perché sottoposto a pressioni da parte di un capitano dei carabinieri,
che avrebbe assistito agli interrogatori dei prevenuti a Locarno.

    Gli stessi rilievi vanno fatti per le contestazioni relative alla
rapina di Bologna: le asserzioni dei prevenuti sono d'altronde in contrasto
con le ammissioni da loro fatte davanti alla polizia giudiziaria ticinese.

Erwägung 6

    6.- Giusta l'art. 3 § 1 della Convenzione, l'estradizione è negata se i
fatti delittuosi per i quali essa è domandata sono considerati dalla Parte
richiesta come un reato politico o come un fatto connesso ad un simile
reato; inoltre, secondo il § 2 dello stesso articolo, l'estradizione è
altresì rifiutata se la Parte richiesta ha motivi seri per credere che
la domanda sia stata presentata allo scopo di perseguire o punire un
individuo per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di
opinioni politiche, o che la condizione di questo individuo arrischi di
essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi.

    a) A questo proposito gli estradandi fanno valere anzitutto che,
in un avviso di apertura di procedimento penale emesso il 13 dicembre
1974 dal Procuratore della Repubblica di Bologna nei loro confronti,
essi sono prevenuti del reato di formazione e partecipazione a banda
armata (art. 306 CPI) in relazione col reato di cui all'art. 285 CPI
(devastazione, saccheggio e strage allo scopo di attentare alla sicurezza
dello Stato), per fatti commessi a Varese e Bologna anteriormente al 5
dicembre 1974. Fondandosi parimenti su articoli apparsi nella stampa
italiana, essi ne deducono che, una volta estradati, la magistratura
italiana si appresta a accusarli di altri reati, in particolare dei
delitti di cui alle due citate disposizioni, per i quali la domanda
d'estradizione non è stata presentata, e chiedono che l'autorità italiana
sia richiamata alla stretta osservanza del principio della specialità. La
domanda è improponibile: gli Stati, che hanno sottoscritto la Convenzione,
sono tenuti direttamente in virtù dell'art. 14 di questa al rispetto della
regola della specialità. Non v'è d'altronde alcun motivo di dubitare che la
domanda di estradizione sia stata presentata per perseguire gli estradandi
a cagione della loro opinione politica, o che la loro condizione arrischi
per tale motivo di essere aggravata (art. 3 § 2 della Convenzione).

    b) Gli estradandi invocano infine la motivazione politica delle azioni
loro rimproverate che, rivolte a loro dire contro proprietà appartenenti
ad avversari politici, finanziatori di movimenti d'estrema destra,
avrebbero costituito degli "espropri", il cui provento era destinato a
assistere i familiari di loro compagni in carcere o in esilio per ragioni
politiche. A parte il fatto che le dichiarazioni fatte dagli estradandi
su tal punto sono contraddittorie, non sussistono gli estremi richiesti
da una costante giurisprudenza per ammettere che le circostanze in cui le
infrazioni di diritto comune sarebbero state commesse, segnatamente il
loro movente e lo scopo (DTF 27 I 84; 32 I 539; 59 I 145; 77 I 62; 78 I
50; 90 I 299; 95 I 469; 101 Ia 64 consid. 5b), conferiscano ai reati un
carattere politico predominante. In particolare, non può affermarsi che
i reati si siano situati nell'ambito della lotta contro o per il potere,
né che tendessero a sottrarre alcuno ad un potere escludente ogni forma
d'opposizione. In secondo luogo, non sussiste tra gli atti ed il fine
politico un rapporto chiaro, stretto e diretto; da ultimo non v'è alcuna
proporzione tra le lesioni cagionate e lo scopo perseguito.

Entscheid:

              Il Tribunale federale pronuncia:

    1. Nella misura in cui l'estradizione è stata chiesta per i fatti di
Argelato, essa è concessa, e l'opposizione è respinta, per le imputazioni
di rapina, omicidio e resistenza a pubblico ufficiale; per i fatti di
Bologna l'estradizione è concessa, e l'opposizione è respinta, per le
imputazioni di rapina, furto, lesioni personali e circolazione con targhe
non proprie del veicolo.

    2. Nella misura in cui l'estradizione è stata chiesta per le
imputazioni di associazione per delinquere e di porto d'armi abusivo,
essa è negata e l'opposizione degli estradandi è accolta.