Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IA 26



101 Ia 26

7. Sentenza 26 febbraio 1975 nella causa Società immobiliare X. contro
Amministrazione delle contribuzioni del Cantone Ticino. Regeste

    Veranlagung einer Immobiliengesellschaft: Art und Weise der
Berücksichtigung der Passivzinsen eines Baukredites.

    Aktivierung der Zinsen eines Baukredites auf dem
Liegenschaftskonto. Falls eine solche Aktivierung als zulässig betrachtet
wird, darf der entsprechende Betrag nicht in der ihm wesensfremden
Erfolgsrechnung aufgeführt werden. Unterschied zwischen der Aktivierung
solcher Zinsen und der Aufwertung der Liegenschaften (E. 4).

    Die Zahlung eines Zinses an einen Aktionär für einen von ihm
gewährten Baukredit kann der Ausschüttung einer Dividende nur in dem Masse
gleichgestellt werden, als der Baukredit der Gesellschaft von einem Dritten
- Nichtaktionär - unter üblichen Bedingungen nicht gewährt worden wäre
(E. 5).

Sachverhalt

    A.- La Società immobiliare X., con un capitale sociale di fr.
50'000.-- ha per scopo "l'acquisto, la vendita, l'amministrazione di beni
mobili ed immobili, la gestione di titoli azionari e di quote di società,
la partecipazione a società o imprese nonché l'espletamento di operazioni
commerciali o finanziarie".

    Essa ha acquistato fondi urbani, su cui ha edificato o ammodernato
stabili.

    Per finanziare questa operazione, essa è ricorsa a mutui di terzi. I
nomi di questi creditori non sono stati rivelati: è però pacifico ch'essi
coincidono con gli azionisti.

    Nell'anno di computo 1971 la società ha corrisposto sui mutui interessi
per fr. 128'101.--. Questo importo non è stato addebitato al conto profitti
e perdite, ma riattivato al conto immobili. Nel bilancio agli immobili
valutati all'attivo fr. 2'366'603.-- fa riscontro al passivo una posta
creditori di fr. 2'318'900.--, comprensiva dei cennati interessi di
fr. 128'101.--.

    In sede di tassazione, l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni
(ACC) ha aggiunto al saldo del conto profitti e perdite di fr. 277.--
le imposte (fr. 240.--), ed ha inoltre ripreso gli interessi passivi di
fr. 128'101.--, attivati al conto immobili. Essa ha quindi determinato
in fr. 128'600.-- l'utile imponibile, su cui è stata calcolata l'imposta
cantonale per l'anno 1972.

    Avverso codesta ripresa degli interessi la contribuente è insorta
con reclamo, e, vistoselo respinto, si è aggravata con ricorso del 15
novembre 1973 alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello
(in seguito: Camera).

    Con sentenza del 1o febbraio 1974 la Camera ha respinto il ricorso. Per
questi motivi:

    Contrariamente all'opinione della ricorrente, gli interessi pagati
agli sconosciuti mutuanti non costituiscono interessi intercalari ai
sensi dell'art. 676 CO, non trattandosi di rimunerazione del capitale
sociale. Anche se non si può negare alla ricorrente, secondo il
diritto commerciale, l'attivazione di queste uscite al conto immobili,
va rispettato il principio secondo cui tali operazioni comportano
contabilmente un utile, nella misura in cui gli addebiti non sarebbero
fiscalmente deducibili se passati attraverso il conto profitti e
perdite. Procedendo diversamente, si consentirebbero rivalutazioni
contabili di immobili, che sfuggirebbero all'imposizione. La costante
giurisprudenza della Camera in materia non è mai stata censurata dalla
Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, neanche in casi
giuridicamente meno chiari dell'iscrizione di interessi al conto immobili.

    Con ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 Cost., la
contribuente chiede al Tribunale federale d'annullare la sentenza della
Camera, e di stabilire in fr. 517.-- (fr. 277.-- utile conto profitti e
perdite + fr. 240.-- ripresa imposte) l'utile imponibile dell'esercizio
1971.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Di ultima istanza, la decisione impugnata, che ha confermato
implicitamente la tassazione litigiosa, è anche finale. Contro di essa
il ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 Cost. è quindi
aperto (art. 87 OG). È però ricevibile, per la natura cassatoria del
ricorso di diritto pubblico, solo la conclusione di annullamento della
decisione impugnata.

    Nei ricorsi fondati sulla violazione dell'art. 4 Cost. sono escluse
nuove allegazioni, nuove prove, nuove conclusioni, salvo casi affatto
eccezionali, che qui non ricorrono (DTF 97 I 308, 317, 491). L'offerta
della ricorrente di rendere noto in questa sede il nome degli azionisti
creditori è nuova, e pertanto irricevibile,

Erwägung 2

    2.- La ricorrente richiama nel gravame l'art. 676 CO.

    a) Se con tale riferimento essa intende sostenere che gli interessi
versati agli azionisti-mutuanti costituiscono interessi intercalari
(Bauzinsen), la sua tesi è manifestamente erronea.

    A parte il fatto che gli statuti sociali non prevedono, com'è
prescritto dall'art. 676 cpv. 1 CO, la corresponsione di interessi né la
durata di questo versamento, è pacifico che i versamenti effettuati non
hanno retribuito il capitale sociale, bensì mutui accordati alla società
dagli azionisti.

    b) Sul tema dell'imponibilità fiscale degli interessi intercalari
versati agli azionisti, la dottrina è d'altronde divisa.

    Parte di essa considera la corresponsione di interessi intercalari
parificabile alla ripartizione di utili, poiché il diritto di percepirli
è una conseguenza dell'azionariato (cfr. REIMANN-ZUPPINGER-SCHÄRRER,
Komm. zum Zürcher Steuergesetz, § 45, n. 21).

    Di opinione contraria è KÄNZIG (Wehrsteuer, ad art. 49 cpv. 1, lett. b,
n. 71; lo stesso, Die Kostenrechnung im Wehrsteuerrecht, dargestellt
am Beispiel der Bauzinsen und Baukreditzinsen, ASA 42 (1973/74),
pag. 81 segg.). Quest'autore sottolinea che il diritto commerciale
(art. 676 cpv. 1 CO) impone di iscrivere gli interessi intercalari nel
conto d'impianto (Anlagekonto), e che dal punto di vista economico è
giustificato di considerarli quale una componente necessaria del costo
degli impianti. Da ciò, egli deduce che anche fiscalmente si impone di
trattarli come tali, ammettendone l'attivazione nel conto d'impianto, e
consentendone in seguito l'ammortamento ai tassi fiscalmente riconosciuti
per la durata dell'impianto (ASA 42, loc.cit., pag. 87/90).

    Fosse da decidere sul principio dell'imponibilità degli interessi
intercalari, il Tribunale federale, quale Corte di diritto pubblico
munita di limitata cognizione, non potrebbe definire arbitraria né l'una
né l'altra delle contrastanti tesi dottrinali, né quindi annullare una
decisione dell'autorità cantonale, che avesse adottato l'una o l'altra
di esse.

Erwägung 3

    3.- In realtà la ricorrente sostiene che gli interessi corrisposti
ai mutuanti azionisti hanno retribuito un credito di costruzione.
Essa sostiene che il diritto commerciale consente, e l'economia
imprenditoriale impone di includere gli interessi del credito di
costruzione (Baukreditzinse), come gli altri costi, nel conto immobiliare
e di attivarli, analogamente agli interessi intercalari, senza gravarne il
conto profitti e perdite. Essa conclude che, costituendo detti interessi
parte integrante dei costi di costruzione, non è ammissibile trattarli
come utile; in ogni caso, che è inammissibile trattarli come utile,
sintantoché, per non esser stati addebitati al conto profitti e perdite,
essi non hanno influito sul risultato dell'esercizio.

    Dal canto suo, l'autorità cantonale non contesta la legittimità,
sotto il profilo del diritto commerciale e quello economico, della
soluzione contabile adottata dalla ricorrente. Essa sostiene però che,
dal momento che fiscalmente tali interessi non si sarebbero potuti
riconoscere (art. 52, cifra 2, lett. f LT) se addebitati al conto profitti
e perdite, perché il nome dei creditori non è stato rivelato, la loro
contabilizzazione al conto costruzioni equivale ad una rivalutazione
contabile degli immobili, da considerare fiscalmente come utile, e pertanto
da aggiungere al saldo del conto profitti e perdite.

    a) L'attivazione degli interessi corrisposti su un credito di
costruzione (Baukreditzinse) è ammessa con una certa larghezza nella prassi
fiscale, ed il Tribunale federale, statuendo con libero esame in materia
di imposta per la difesa nazionale, non ha contestato la legittimità
di questo procedimento, né sotto il profilo del diritto commerciale, né
sotto quello della economia imprenditoriale. Esso ha riconosciuto che,
nel caso di una società anonima che si dedica al commercio d'immobili,
gli interessi sui mutui contratti per l'acquisto di un fondo o per la
costruzione di stabili si aggiungono al prezzo d'acquisto o alle spese di
costruzione, almeno allorquando il valore venale del fondo è sufficiente
per garantire anche codesti interessi, precisando che, in tal caso,
non si può parlare di attivo fittizio (ASA 38, pag. 447; cfr. anche DTF
92 I 99 e in materia di doppia imposizione, DTF 88 I 339 e 92 I 467; per
quanto concerne i fondi d'investimento immobiliare, vedasi art. 35 cpv. 2
della legge federale sui fondi d'investimento, del 1o luglio 1966, e il
messaggio del Consiglio federale concernente tale legge, FF 1965 III 293).

    b) KÄNZIG, nel citato saggio, va meno lontano nell'ammettere
l'attivazione di interessi passivi su crediti di costruzione. Secondo
quest'autore, l'attivazione è ammissibile solo quando il mutuo è destinato
a finanziare, secondo un piano preciso, la costruzione di impianti
permanenti adibiti all'esercizio dell'azienda a' sensi dell'art. 665
cpv. 1 CO (dauernde Betriebsanlagen, KÄNZIG, in ASA 42, pag. 91/92, IV, 2;
cfr. anche nota 28 e pagg. 97/98). Secondo quest'autore, l'attivazione di
interessi nel conto immobili è, per una società immobiliare, per lo meno
dubbia. Se si esclude che gli interessi su un credito di costruzione
possano essere attivati come facenti parte del costo di costruzione,
allora essi costituiscono spese di amministrazione e gestione: come
tali, debbono essere addebitati al conto profitti e perdite in virtù
dell'art. 664 cpv. 1 CO.

Erwägung 4

    4.- a) Se avesse considerato che la contribuente, in virtù del diritto
commerciale, non aveva la possibilità di attivare i contestati interessi
- questione sulla quale non è necessario pronunciarsi in questa sede -,
l'autorità cantonale avrebbe però dovuto coerentemente correggere il
conto profitti e perdite, iscrivendovi al passivo la posta degli interessi.

    Detto conto si sarebbe presentato come segue:

    - interessi attivi e proventi diversi                         517.35

    - imposte                                     240.--

    - interessi passivi su mutui              128'101.--

    - perdita d'esercizio                                     127'823.65
                                             --------------------------
                                             128'341.--      128'341.--

    Su detto conto rettificato, l'ACC avrebbe potuto riprendere le imposte
(fr. 240.--) e, data la mancata indicazione dei nomi dei creditori
(art. 52, n. 2, lett. f LT), gli interessi passivi: essa sarebbe così
giunta a determinare l'utile d'esercizio fiscalmente tassabile di fr.
517.35, come preteso dalla contribuente nel gravame.

    Se avesse proceduto a codesta correzione del conto profitti e perdite,
includendovi gli interessi, l'autorità fiscale avrebbe dovuto procedere
parallelamente ad una correzione del bilancio fiscale. Essa si sarebbe
risolta nella constatazione che gli immobili - contrariamente alla
prescrizione dell'art. 665 CO, secondo cui essi non possono essere
iscritti a bilancio per un valore superiore al prezzo d'acquisto o
di costo - erano stati sopravvalutati del corrispondente importo di
fr. 128'101.--. L'autorità cantonale ne avrebbe potuto concludere che
la contribuente aveva iscritto a bilancio un attivo fittizio, sul quale
notoriamente non sono concessi ammortamenti a carico degli esercizi futuri,
e che non entra in linea di conto per il calcolo dell'utile derivante
dalla futura realizzazione degli immobili (KÄNZIG, Die Sacheinlage
nach Aktien- und nach Steuerrecht, in Schw. Aktiengesellschaft, 1966,
pag. 164; REIMANN-ZUPPINGER-SCHÄRRER, Komm. zum Zürcher Steuergesetz, § 45,
n. 86 e 126; sent. Tribunale federale in ASA 32, pag. 324; 30 pag. 188;
36 pag. 275; KÄNZIG, in ASA 42, pag. 98; STUDER, Bilanzsteuerrecht,
pag. 84 segg.; 125 seg.).

    b) Ma l'autorità cantonale ha espressamente ammesso che, tanto sotto
il profilo del diritto commerciale, quanto sotto quello economico, il
procedimento contabile adottato dalla ricorrente non presta il fianco
a critiche.

    Ammettendo che l'uscita per interessi sul credito di costruzione è
suscettibile di essere attivata, l'autorità cantonale ha riconosciuto
che detta spesa costituisce parte integrante del costo degli
immobili. Tenendone conto per la valutazione degli immobili, la
contribuente ha quindi semplicemente allibrato, senza violare l'art. 665
CO, il loro valore di costo.

    Tuttavia, l'autorità cantonale vuole parificare la riattivazione
degli interessi ad una rivalutazione degli immobili, che giusta l'art. 19,
lett. d LT, è considerato reddito imponibile.

    Sennonché, essa confonde in modo inammissibile due nozioni diverse.

    Attivare una spesa significa iscrivere la stessa - o meglio il suo
controvalore - all'attivo. L'operazione si giustifica economicamente
perché a codesta spesa fa riscontro un acquisto patrimoniale corrispondente
all'investimento. L'attivazione non documenta il conseguimento di un utile,
ma una modificazione nella composizione del patrimonio (STUDER, op.cit.,
p. 80 segg.; KÄNZIG, in ASA 42, pag. 86).

    La rivalutazione (Aufwertung), invece, è l'operazione per cui si
aumenta il valore contabile di una posta patrimoniale precedente allibrata
per un importo minore, senza che l'operazione sia causalmente connessa
con una spesa d'investimento (KÄNZIG, loc.cit.). Con la rivalutazione,
la società anticipa la realizzazione di un beneficio futuro: per questa
ragione essa costituisce un utile (DTF 71 I 406; ASA 30 pag. 193 segg.;
31 pag. 323).

    La differenza sostanziale fra le due nozioni non può essere influenzata
dal fatto che il creditore degli interessi sia reso noto o meno: se si
ammette che vi è stata attivazione di spese effettivamente intervenute, cui
corrispondono attivi patrimoniali acquisiti col relativo investimento, tale
operazione non si trasforma in una rivalutazione, perché il beneficiario
del credito è ignoto.

    L'opinione contraria dell'impugnata sentenza appare insostenibile
a' sensi dell'art. 4 Cost. in ragione della confusione operata fra due
istituti chiaramente distinti.

Erwägung 5

    5.- Si potrebbe tuttavia esser tentati di sostenere che, poiché la
corresponsione di interessi intercalari (Bauzinse) (art. 676 CO) agli
azionisti può essere, senza arbitrio, parificata ad una distribuzione
di utili (supra, consid. 2b), e poiché l'interesse sui crediti di
costruzione (Baukreditzins) è, sotto l'aspetto economico, assai simile
a quello intercalare, anche la corresponsione di interessi su crediti
di costruzione accordati agli stessi azionisti può esser considerata
distribuzione di utili.

    a) In tale formulazione generale, quest'opinione sarebbe però erronea.
Infatti, la ragione per cui la distribuzione di un interesse intercalare
può - senza arbitrio - esser assimilata a distribuzione di dividendo, è che
tanto l'interesse intercalare quanto il dividendo hanno il loro fondamento
sull'azionariato (cfr. supra, consid. 2b). Tale base comune fa però
difetto nel caso del credito di costruzione, in cui la corresponsione di
interessi è fondata sul contratto di mutuo, non su disposizioni statutarie
che assicurano una certa rimunerazione all'azionista per il suo capitale.
   b) Per contro, non sarebbe sicuramente arbitrario assimilare
il pagamento di interessi su un credito di costruzione alla ripartizione di
utili, quando il creditore si identifica con l'azionista, nella misura in
cui si debba ammettere, applicando il criterio economico (wirtschaftliche
Betrachtungsweise), che il credito di costruzione non sarebbe in condizioni
normali stato accordato alla società da un terzo non azionista. In questa
ipotesi, ancora andrebbe però stabilito quale parte del credito accordato
dagli azionisti alla società possa esser considerata quale immissione
di mezzi propri in una società con insufficiente capitalizzazione, ciò
che comporta l'assimilazione dell'interesse corrisposto a un dividendo,
e quale parte del mutuo di costruzione, invece, avrebbe potuto dalla
società essere ottenuta nelle normali vie del prestito presso terzi.

    c) Ma, in ogni caso, per la ripresa di codesti interessi o dividendi,
occorrerebbe ch'essi abbiano comportato una diminuzione dell'utile
del conto profitti e perdite (cfr. ASA 19, pag. 337; 32, pag. 324; 36,
pag. 277). Tale principio, la cui esistenza è stata riconosciuta per
l'imposta per la difesa nazionale, vale anche per l'imposta cantonale
ticinese, per la cui strutturazione il legislatore s'è largamente
ispirato al menzionato tributo federale. Ne segue che, sintantoché
l'autorità cantonale ammette l'attivazione della spesa, la premessa di
cui sopra non si verifica. Se detta autorità dovesse, per contro, esigere
l'addebito degli interessi al conto profitto e perdite, e riprendesse
questo importo o in applicazione dell'art. 52 lett. f (mancata indicazione
del creditore), oppure quale ripartizione di utili (art. 57, lett. h LT),
già si è visto che l'imponibile ammonterebbe a fr. 517.35, come indicato
dalla ricorrente. In questo caso, la sopravvalutazione degli immobili
costituirebbe un attivo fittizio, di cui non si dovrebbe tener conto,
negli esercizi futuri, né ai fini dell'ammortamento, né per stabilire un
eventuale profitto in capitale a dipendenza della realizzazione di immobili
(art. 19, cpv. 2 lett. a). È per contro impossibile colpire come utile
tale attivo fittizio, finché questo utile non sia realizzato attraverso una
rivalutazione contabile vera e propria, o una realizzazione degli immobili.

Entscheid:

              Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione impugnata
è annullata.