Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IA 163



101 Ia 163

29. Estratto della sentenza 26 agosto 1975 nella causa Stato della
Repubblica Italiana contro Camera dei ricorsi penali del Tribunale di
Appello del Cantone Ticino. Regeste

    Verletzung von Staatsverträgen; Beschwerdemöglichkeit des ausländischen
Staates; Art. 84 Abs. 1 lit. a und Art. 96 Abs. 1 OG; Art. 73 Abs. 1
lit. a VwVG.

    1. Der ersuchende ausländische Staat ist nicht berechtigt, gegen einen
Entscheid, der sein auf ein internationales Rechtshilfeübereinkommen
gestütztes Amtshilfegesuch abweist, wegen angeblicher Verletzung jenes
Übereinkommens mit staatsrechtlicher Beschwerde ans Bundesgericht oder mit
Verwaltungsbeschwerde an den Bundesrat zu gelangen; er kann sich lediglich
mit einer Aufsichtsbeschwerde an den Bundesrat wenden (Bestätigung der
Rechtsprechung) (E. 1-3).

    2. Die in einem solchen Fall dem Bundesgericht eingereichte
staatsrechtliche Beschwerde wird als Aufsichtsbeschwerde an den Bundesrat
betrachtet und an diesen von Amtes wegen weitergeleitet (E. 4-5).

Sachverhalt

    A.- In esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria del
Pretore di Roma, il Giudice istruttore della giurisdizione sottocenerina
ordinava il 15 ottobre 1974 il sequestro presso la Finter Bank Zurigo,
filiale di Chiasso, di una cassa contenente presumibilmente il frammento
marmoreo con la testa e la spalla di Cristo della "Pietà Rondanini"
di Michelangelo. La richiesta italiana era fondata sugli art. 66, 67
e 68 della legge italiana 1o giugno 1939 n. 1089 sulla tutela delle
cose di interesse artistico e storico, che puniscono, rispettivamente,
l'esportazione illegittima, l'impossessamento di opere d'interesse
artistico e storico rinvenute fortuitamente o a seguito di ricerche,
e l'omessa denuncia di esportazione di dette opere.

    In seguito a reclamo del proprietario della cassa depositata presso
la banca menzionata, ing. Amelio Schiavo, Roma, la Camera dei ricorsi
penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino accoglieva il gravame,
rilevando che non risultava dalla richiesta rogatoriale che l'ing. Schiavo
si fosse impossessato di opera d'arte rinvenuta fortuitamente o in seguito
a ricerche, e che, comunque, mancava, per dar seguito a detta richiesta,
il necessario requisito della doppia incriminazione, posto dall'art. 5 n. 1
della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale,
conclusa a Strasburgo il 20 aprile 1959 ed entrata in vigore per la
Svizzera il 20 marzo 1967. Rilevava inoltre la menzionata Camera che la
domanda di assistenza giudiziaria si riferiva a reati di natura fiscale,
per i quali essa poteva essere rifiutata ai sensi dell'art. 2 lett. a
della Convenzione di cui sopra.

    Contro la decisione della Camera dei ricorsi penali insorgeva
lo Stato della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero degli
Affari esteri, il quale proponeva, con atti 22 gennaio e 2 febbraio 1975,
ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale per violazione della
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, oltre
che per violazione dei diritti costituzionali dei cittadini ai sensi
dell'art. 84 cpv. 1 lett. a OG.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Ai sensi dell'art. 113 n. 3 Cost., il Tribunale federale giudica
sui ricorsi per violazione di diritti costituzionali dei cittadini, come
pure su quelli di privati per violazione di concordati e di trattati.
L'art. 102 n. 2, seconda frase, Cost., attribuisce al Consiglio
federale la competenza di prendere le disposizioni che si richiedono
per il mantenimento delle leggi, dei decreti e delle risoluzioni della
Confederazione, come anche delle prescrizioni dei concordati federali,
e ciò sia di moto proprio, sia dietro ricorsi, in quanto il giudizio
di questi ultimi non sia devoluto giusta l'art. 113 Cost. al Tribunale
federale.

    Il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale per violazione
dei trattati internazionali è dichiarato espressamente ammissibile
dall'art. 84 cpv. 1 lett. c OG, in quanto non concerna una decisione
cantonale che violi le disposizioni di diritto civile o di diritto penale
dei trattati stessi. Tale norma va peraltro considerata in relazione
con quanto stabilisce l'art. 113 n. 3 Cost., che, come s'è visto,
riconosce la competenza del Tribunale federale in materia di violazione di
concordati o di trattati solo ove questa sia fatta valere con ricorsi "di
privati". Nella fattispecie, la richiesta rogatoriale è stata presentata
dallo Stato Italiano non nella sua qualità di semplice proprietario dei
beni di cui domanda il sequestro, bensì chiaramente in quella di soggetto
di diritto internazionale pubblico, titolare di un potere d'imperio; è
in tale qualità che esso chiede allo Stato svizzero l'applicazione della
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale. Ne segue
che in questa sua veste esso non è legittimato a ricorrere al Tribunale
federale per violazione di un trattato internazionale. Tale carenza di
legittimazione ricorsuale dello Stato che richiede l'assistenza giudiziaria
è stata evocata in DTF 99 Ia 85 consid. 1 in fine.

Erwägung 2

    2.- La circostanza che nell'atto 22 gennaio 1975 dello Stato
Italiano, pag. 3 n. 4, s'invochi anche la violazione di cui all'art. 84
cpv. 1 lett. a OG (violazione dei diritti costituzionali dei cittadini)
è al proposito irrilevante, sia perché tale violazione non può essere
invocata da un'autorità agente come tale, e quindi ancor meno da uno
Stato estero agente "jure imperii", sia perché tale censura non è in
alcun modo motivata nel ricorso, in cui si parla esclusivamente della
violazione della Convenzione europea di assistenza in materia penale.

Erwägung 3

    3.- Un ricorso al Consiglio federale è d'altra parte escluso in
modo generale, tanto per i privati, quanto per gli Stati esteri agenti
"jure imperii". L'art. 73 cpv. 1 lett. b PA prevede infatti solamente
una possibilità di ricorso al Consiglio federale per la violazione
dei trattati internazionali che riguardano il commercio e i dazi, le
tasse per brevetti d'invenzione, la libera circolazione e il domicilio;
tale via sembra d'altronde riservata ai soli privati e non anche agli
Stati esteri che agiscano "jure imperii". Questi ultimi, giustamente in
considerazione della loro veste di parti contraenti di trattati di cui
allegano la violazione, non necessitano dei rimedi giuridici posti a
presidio dei privati, che d'altronde mal loro s'attagliano; detti Stati
sono infatti in grado d'invocare i pretesi inadempimenti di pattuizioni
internazionali nel quadro delle relazioni tra Stato e Stato, sia ricorrendo
ai rimedi posti a loro disposizione dal diritto internazionale pubblico,
sia agendo sul piano politico internazionale.

Erwägung 4

    4.- Nulla vieta, per converso, allo Stato estero agente "jure imperii",
come pure ai privati e allo Stato estero agente "jure gestionis" ad
essi assimilabile, di presentare al Consiglio federale una denunzia
("Aufsichtsbeschwerde") per dolersi di una violazione di un trattato
internazionale. Sia il Consiglio federale (GAAC 1957, pag. 16 n. 2 in
fine), che il Tribunale federale (DTF 99 Ia 85 consid. 1) hanno stabilito,
precisamente in casi in cui uno Stato estero agente "jure imperii" (anche
allora lo Stato Italiano) si era fondato su di un trattato in materia
di assistenza giudiziaria, che l'atto con cui fosse invocata da tale
Stato una violazione del trattato doveva essere considerato ed evaso come
denunzia. In quanto proveniente da uno Stato estero agente "jure imperii"
e riferentesi ad una pretesa violazione di un trattato, detta denunzia
costituisce nello stesso tempo un atto di diritto internazionale pubblico,
ad occuparsi del quale è competente il Consiglio federale nell'ambito
delle funzioni demandategli in materia di rapporti internazionali (art. 102
n. 8 Cost.).

Erwägung 5

    5.- Tenuto conto di quanto sopra illustrato, il ricorso appare
manifestamente inammissibile per difetto di legittimazione dello Stato
Italiano.

    Ai sensi dell'art. 96 cpv. 1 OG, se un ricorso è stato proposto in
tempo utile al Tribunale federale, al Consiglio federale o ad un'autorità
federale specialmente investita di giurisdizione amministrativa, il termine
per ricorrere è reputato osservato anche quando il ricorso rientra nella
competenza di un'altra di queste autorità; il ricorso è trasmesso d'ufficio
all'autorità competente.

    Nella fattispecie già è stato osservato che gli atti 22 gennaio e 2
febbraio 1975 dello Stato Italiano non possono valere neppure quale ricorso
al Consiglio federale. Essi possono peraltro essere considerati come una
denunzia al Consiglio federale, nel senso specificato nel considerando
precedente. La possibilità di presentare tali denunzie non è soggetta,
conformemente alla natura di questo atto giuridico, ad un termine. Pur
non essendosi in presenza di un ricorso, si giustifica di applicare
analogicamente l'art. 96 cpv. 1 OG per quanto concerne la trasmissione
d'ufficio al Consiglio federale di una denunzia proveniente da uno Stato
straniero e concernente l'applicazione di una convenzione internazionale.

Entscheid:

              Il Tribunale federale pronuncia:

    1. Il ricorso è inammissibile.

    2. Gli atti 22 gennaio e 2 febbraio 1975 presentati dallo Stato
Italiano sono trasmessi quali denunzia al Consiglio federale.