Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IA 161



101 Ia 161

28. Sentenza 12 maggio 1975 nella causa X contro Procuratore pubblico
della giurisdizione sottocenerina. Regeste

    Art. 87 OG. Nicht wiedergutzumachender Nachteil als Folge eines
Zwischenentscheides im Strafverfahren.

    Ein Zwischenentscheid, mit dem ein Gesuch des Angeschuldigten
um Durchführung einer formellen oder einer zusätzlichen Untersuchung
abgewiesen wird, hat in der Regel keinen nicht wiedergutzumachenden
Nachteil i.S. von Art. 87 OG zur Folge (Bestätigung der Rechtsprechung).

Sachverhalt

    A.- In base ad informazioni preliminari il Procuratore pubblico della
giurisdizione sottocenerina poneva con atto 26 novembre 1974 in stato
d'accusa avanti le Assise correzionali X, quale prevenuto colpevole di
falsità in documenti aggravata.

    Con istanza 13 gennaio 1975 X chiedeva alla Camera dei ricorsi penali
del Tribunale di appello del Cantone Ticino, ai sensi dell'art. 163
del codice di procedura penale ticinese (CPPT), che si facesse luogo
all'istruzione formale.

    La Camera dei ricorsi penali respingeva con decisione 14 febbraio
1975 l'istanza, non considerando dati i presupposti per procedere alla
richiesta formalizzazione dell'istruzione.

    Contro tale diniego X è insorto con tempestivo ricorso di diritto
pubblico al Tribunale federale, fondato sull'art. 4 Cost.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

    L'art. 87 OG dispone che il ricorso di diritto pubblico per violazione
dell'art. 4 Cost. non è ammissibile che contro le decisioni finali
emanate in ultima istanza e quelle incidentali, anch'esse emanate in
ultima istanza, se da queste ultime risulti un danno irreparabile per
l'interessato.

    Poiché la decisione della Camera dei ricorsi penali censurata dal
ricorrente non è più suscettibile d'impugnazione sul piano cantonale
è adempiuto il requisito del previo esaurimento dei rimedi di diritto
cantonale.

    La decisione impugnata non è finale, perché concerne solamente
una fase del procedimento penale. Essa ha una funzione meramente
strumentale rispetto a quella destinata a concludere il procedimento
instaurato nei confronti del ricorrente. Trattasi, cioè, di una decisione
incidentale. Manca però ad essa il requisito del danno irreparabile
per l'interessato, alla cui esistenza è subordinata l'impugnabilità con
ricorso di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 87 OG. Il diniego della
formalizzazione dell'istruzione non comporta infatti per il ricorrente
un pregiudizio giuridico irreparabile. Gli articoli 177 e 178 CPPT gli
assicurano il diritto di richiedere nuovi mezzi di prova; questi possono,
d'altronde, esser chiesti ed ordinati non soltanto nella fase degli atti
preparatori, bensì anche in quella del dibattimento, ove il magistrato li
ritenga opportuni ai fini dell'accertamento dei fatti. In un procedimento,
come quello penale, dominato dal principio dell'officialità, il magistrato
possiede un esteso potere d'ordinare qualsiasi sorta di misure probatorie,
in quanto ne ravvisi la necessità, che può essere ognora dimostrata
dall'interessato. Quest'ultimo può d'altronde aggravarsi del rifiuto
eventualmente oppostogli, impugnando avanti la seconda istanza cantonale la
sentenza di merito. L'ipotetica protrazione nel tempo di un procedimento
suscettibile d'essere concluso al termine di un'eventuale istruzione
formale in cui nuovi mezzi probatori avessero dimostrato l'innocenza o
quanto meno la non punibilità del prevenuto, costituirebbe un pregiudizio
di fatto e non di diritto (v., in particolare DTF 98 Ia 328 e rif., in cui
gli inconvenienti che derivano ad un prevenuto dalla circostanza d'essere
rinviato a giudizio, anziché prosciolto in istruttoria, sono espressamente
definiti come pregiudizio di fatto, e non giuridico ai sensi dell'art. 87
OG; nello stesso senso, DTF 98 Ia 240). Il Tribunale federale ha pertanto,
in costante giurisprudenza, ritenuto inammissibili, perché diretti contro
decisioni incidentali non comportanti un danno irreparabile, i ricorsi
proposti contro il diniego di procedere ad una istruzione formale o
ad un complemento d'istruzione. Non v'è alcuna ragione di modificare
tale giurisprudenza consolidata, risultata da un attenta disamina dei
contrapposti interessi concettuali e della natura del ricorso di diritto
pubblico. Un riesame si giustifica ancor meno nella fattispecie concreta,
in cui non è neppure affermato che il diniego dell'istruzione formale
implicherebbe verosimilmente la perdita irreversibile di mezzi di prova
(cfr. in proposito, in materia di diritto amministrativo, DTF 98 Ib
287/288).

    Da quanto sopra discende che il gravame va dichiarato manifestamente
inammissibile mancando uno dei presupposti essenziali richiesti
dall'art. 87 OG.