Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 V 174



100 V 174

44. Estratto della sentenza del 6 dicembre 1974 nella causa Ufficio
federale delle assicurazioni sociali contro Sprugasci e Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino Regeste

    Art. 12 Abs. 1 IVG gewährt keine medizinischen Massnahmen im Falle
von Defekten, die in sachlichem und zeitlichem Zusammenhang mit der
Leidensbehandlung stehen (hier: Sehnenverlängerung und Versteifung des
Sprunggelenks nach einen Unfall).

Sachverhalt

                 Riassunto della fattispecie:

    A.- Walter Sprugasci, nato nel 1948, subi il 21 giugno 1966 un
infortunio della circolazione. Ricoverato all'Ospedale bleniese di
Acquarossa per le ferite e le fratture multiple riportate all'arto
inferiore sinistro, egli ne venne dimesso un anno dopo.

    Egli è beneficiario di rendita intera a carico dell'assicurazione
federale per l'invalidità (AI) dal 10 gennaio 1968.

    B.- A fine marzo 1973 Walter Sprugasci si annunciò all'AI chiedendole
di assumere i provvedimenti sanitari necessari per correggere il
sopravvenuto peggioramento dello stato del suo piede sinistro. A mente
del medico in capo della Clinica ortopedica e chirurgica dell'Ospedale
cantonale di San Gallo, dott. M., l'istante soffriva ora di una
deformazione posttraumatica del piede sinistro (piede equino varo),
correggibile chirurgicamente mediante allungamento del tendine di Achille
e artrodesi tibio-tarsica secondo Lambrinudi.

    Con decisione del 22 ottobre 1973 la Cassa di compensazione respinse
l'istanza, considerando che l'intervento chirurgico richiesto non riempiva
i presupposti cui l'art. 12 LAI subordina il diritto ai provvedimenti
sanitari.

    Walter Sprugasci deferi la summenzionata decisione amministrativa
al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Mediante giudizio
14 maggio 1974 i primi giudici annullarono la decisione impugnata
e assegnarono a Walter Sprugasci i provvedimenti sanitari relativi
all'intervento chirurgico da lui subito presso l'ospedale cantonale di San
Gallo, in sostanza per i seguenti motivi: I postumi primari dell'infortunio
erano relativamente stabilizzati quando Walter Sprugasci venne dimesso
dall'Ospedale bleniese di Acquarossa nel 1967. Di conseguenza l'artrodesi
eseguita nell'aprile 1973 servi principalmente a correggere uno stato
relativamente stabilizzato delle sequele dell'infortunio e pertanto
rientra nei provvedimenti sanitari che vengono assunti dall'AI (art.
12 LAI e 2 cpv. 2 OAI).

    C.- L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha deferito
tempestivamente il giudizio cantonale a questa Corte mediante ricorso di
diritto amministrativo. Chiede l'annullamento del giudizio impugnato,
il ripristino della decisione amministrativa del 22 ottobre 1973 ed
espone che fra l'intervento chirurgico eseguito il 19 aprile 1973
e l'infortunio subito da Walter Sprugasci nel 1966 esiste un nesso
"materiale e temporale". Inoltre, l'Ufficio federale osserva che nella
fattispecie trattasi di un complesso patologico in evoluzione e che dal
profilo medico l'artrodesi secondo Lambrinudi era già indicata nel 1968
e non venne eseguita a quell'epoca soltanto perchè il leso rifiutò di
sottoporsi all'operazione.

    Walter Sprugasci non ha usato della facoltà di rispondere al ricorso
di diritto amministrativo.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto ai
provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma
direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo
duraturo e sostanziale la capacità di guadagno o a evitare una diminuzione
sostanziale di tale attività.

    Per costante giurisprudenza di questa Corte, i criteri dell'art. 12
cpv. 1 LAI sono applicabili soltanto se consta che i provvedimenti
sanitari richiesti non rientrino nell'ambito dell'assicurazione contro
le malattie o dell'assicurazione contro gli infortuni. A quest'ultima
segnatamente incombe, di massima, la cura delle conseguenze di infortunio
(STFA 1965 pag. 38, 1966 pag. 209, 1969 pag. 227 e RCC 1970 pag. 584
consid. 2). Tuttavia, in accordo d'altronde con l'art. 4 cpv. 1 LAI,
l'art. 2 cpv. 1 e 2 OAI, nel tenore vigente dal 10 gennaio 1968, include
nei provvedimenti integrativi gli interventi medici destinati a sopprimere
o attenuare i postumi d'infortunio. Come tali vanno intesi i postumi
stabilizzati d'infortunio, persistenti dopo che la medicina curativa
ha fatto tutto quanto si attende normalmente da lei per ripristinare lo
stato anteriore o condizioni che divergano il meno possibile dallo stesso
(RU 97 V 45, consid. 1b). Con il bollettino AI No 169 del 10 settembre
1974 l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha completato quanto
esposto alla cifra 6 della circolare concernente i provvedimenti sanitari
d'integrazione in vigore dal 10 aprile 1974, secondo la quale i postumi
di una malattia o di un infortunio danno diritto ai provvedimenti sanitari
giusta l'art. 12 LAI soltanto laddove non esiste più un nesso oggettivo e
cronologico con la cura della malattia o dei postumi dell'infortunio. Le
nuove direttive amministrative precisano in sostanza che:

    a)  il nesso oggettivo con la cura della malattia o dell'infortunio
sussiste quando il provvedimento richiesto era già stato previsto o
ritenuto necessario durante la cura stessa od era allora prevedibile;

    b)  il nesso cronologico con la cura della malattia o dell'infortunio
non sussiste quando senza il provvedimento richiesto l'imperfezione
è rimasta stabilizzata durante lungo tempo (di regola 360 giorni) e,
durante questo periodo, l'assicurato ha potuto esercitare un'attività
nei limiti della sua capacità di lavoro residua;

    c)  le paralisi e le turbe della funzionalità ai sensi dell'art. 2
cpv. 2 OAI sfuggono ai criteri d'apprezzamento esposti sotto a) e b).

    Da queste nuove direttive amministrative la Corte non ha motivo
di scostarsi.

Erwägung 2

    2.- Visto quanto precede, occorre chiedersi, nel presente caso, se
l'intervento chirurgico eseguito il 19 aprile 1973 dal dott. M. appartiene
al complesso delle misure mediche oggettivamente e cronologicamente
connesse all'infortunio, oppure se esso se ne scosta e rientra nella
categoria dei provvedimenti sanitari di cui agli art. 12 LAI e 2 cpv. 1
e 2 OAI.

    a) Secondo il rapporto allestito il 10 maggio 1968 dal medico curante
dott. B., Walter Sprugasci era stato in sua cura sin dalla dimissione
dall'Ospedale bleniese di Acquarossa per disturbi circolatori dell'arto
leso. Per eliminare queste turbe di natura evolutiva e ripristinare
almeno parzialmente il blocco articolare del malleolo sinistro, il
medico suddetto aveva suggerito una terapia a lunga scadenza ed un
intervento chirurgico. Nel settembre dello stesso anno i medici della
Clinica ortopedica Balgrist riferivano che già allora un'artrodesi
tibiotarsica secondo Lambrinudi era indicata, anche se oggettivamente
necessaria soltanto più tardi a causa dei dolori che la deformazione del
piede avrebbe causato. Dal canto suo, nel marzo 1973, poi - a operazione
compiuta - nell'agosto successivo, il dott. M. osservava che il piede
equino varo posttraumatico di Walter Sprugasci era da attribuire a
una sindrome tibiale anteriore: ossia, se si considerano i disturbi
circolatori dell'arto leso già reperiti dal dott. B., a una necrosi da
ischemia nella regione del muscolo tibiale anteriore (v. PSCHYREMBEL,
Klinisches Wörterbuch, pag. 1214).

    Quanto precede dimostra che il nesso oggettivo fra l'infortunio e la
necessità dell'artrodesi tibio-tarsica in questione non è mai venuto meno.

    b) Fino all'intervento chirurgico praticato nell'aprile 1973
neppure il nesso cronologico nel senso previsto dalle nuove disposizioni
amministrative dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non
era stato interrotto. Infatti fra la data dell'incidente stradale di
cui fu vittima il ricorrente (21 giugno 1966) e quella dell'operazione
(19 aprile 1973) le sequele dell'infortunio non si stabilizzarono mai
durante almeno 360 giorni: lo confermano i continui disturbi circolatori
e la sindrome tibiale anteriore che costituiscono un complesso patologico
labile. Inoltre, nell'aprile 1974 lo stesso dott. M., rispondendo alle
domande postegli dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
riferiva che prima dell'artrodesi i postumi dell'infortunio di cui si
tratta erano di natura lentamente progrediente, quindi evolutiva, almeno
per quanto concerne i dolori e l'artrosi iniziale dell'arto leso.

Erwägung 3

    3.- Ne consegue che il ricorso di diritto amministrativo dell'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali è fondato. A ciò nulla può mutare
l'assunto dei giudici cantonali, secondo i quali nella fattispecie sarebbe
applicabile l'art. 2 cpv. 2 OAI, già perchè all'epoca in cui venne eseguita
l'artrodesi in lite "la cura dell'affezione primaria" non era terminata.

Entscheid:

    Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni dichiara
e pronuncia:

    Il ricorso di diritto amministrativo è accolto e il giudizio impugnato
viene annullato.