Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 II 92



100 II 92

17. Estratto della sentenza della II Corte civile del 31 geunaio 1974
nella causa Pesenti contro Scolari. Regeste

    Erbrecht; Nacherbeneinsetzung auf den Überrest; Sicherstellungspflicht
des Vorerben; Art. 490 Abs. 2 ZGB.

    Anders als bei der gewöhnlichen Nacherbeneinsetzung hat der Vorerbe
bei der Nacherbeneinsetzung auf den Überrest für die Auslieferung der
Erbschaft an den Nacherben keine Sicherheit zu leisten; vorbehalten sind
angemessene Vorkehren für den Fall, dass der Vorerbe die ihm vom Erblasser
eingeräumten Rechte offenbar missbraucht.

Sachverhalt

                      Riassunto dei fatti:

    Siro Scolari lasciava al suo decesso un testamento olografo contenente
la seguente disposizione:

    "Lascio a mia moglie il pieno e assoluto diritto di amministrare tutti
i miei beni, di goderli, e anche di consumare come crede. Alla morte di
mia moglie ciò che rimane sarà diviso in parti uguali fra tutti i nipoti."
Ravvisando nella istituzione d'erede della moglie del de cujus un caso
di sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza a favore dei nipoti,
il Pretore di Locarno-Campagna, su intervento di questi, subordinava la
consegna dell'eredità alla moglie alla prestazione di garanzia ai sensi
dell'art. 490 cpv. 2 CC. Avvenuta l'annotazione a registro fondiario
dell'obbligo di trasmissione previsto da detta norma per gli immobili,
la moglie del de cujus chiedeva al Pretore, in seguito a divergenze
con i nipoti relative alla vendita di un immobile, che fosse accertata
l'inesistenza a suo carico di un obbligo di trasmettere i beni ereditari
ai nipoti e fosse ordinata la cancellazione dell'annotazione. Il Pretore
respingeva la domanda, che era invece accolta, in sede di ricorso
proposto dalla moglie del de cujus, dalla I Camera civile del Tribunale
di Appello del cantone Ticino. La Corte cantonale ha ritenuto infatti
che il testatore abbia inteso dispensare la moglie da ogni prestazione
di garanzia. I nipoti del de cujus sono insorti contro questa decisione
con ricorso per riforma chiedendo la reiezione integrale della petizione.

    Il Tribunale federale ha respinto il ricorso e confermato la sentenza
impugnata.

Auszug aus den Erwägungen:

                           Dai motivi:

    Ambedue le istanze cantonali hanno considerato il testamento di Siro
Giulio Scolari quale una sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza. Tale
interpretazione del testo delle sue disposizioni di ultima volontà
è effettivamente l'unica corretta. Le parti la condividono, ma i loro
avvisi divergono circa gli effetti del testamento.

    La sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza risale storicamente al
diritto romano dell'epoca imperiale, e si diffuse, sotto la denominazione
"fideicommissum eius quod superest (ovvero supererit, ovvero superfuturum
erit)" o "fideicommissum de residuo", specialmente durante la vigenza del
diritto comune (SCHERRER, Die Nacherbeneinsetzung auf den Überrest, nella
Festschrift zum 70. Geburtstag von Tuor, pag. 114 ss.). Tale istituto è
disciplinato compiutamente nei §§ 2137 e 2138 del codice civile germanico
(BGB). Benchè il codice civile svizzero non lo preveda espressamente,
la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che esso
sia ammesso secondo il diritto svizzero (TUOR, Commentario n. 30 ss. ad
art. 491 CC; ESCHER, Osservazioni preliminari agli art. 488-493 CC, n. 11;
SCHERRER, op.cit., pag. 110/111 e 121; nonchè la dottrina ivi citata;
sentenza inedita del Tribunale federale del 15 dicembre 1966 nella causa
Schmid e Zeller c. Dürr, consid.11). Non potrebbe infatti comprendersi
perchè dovesse essere vietato ad un testatore di rafforzare in tal guisa
la posizione dell'erede istituito rispetto a quella dell'erede sostituito.

    La particolarità della sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza
riguardo alla sostituzione fedecommissaria ordinaria risiede nel fatto
che l'istituito non è tenuto a mantenere l'esistenza e la consistenza
dei beni ereditati in modo che al momento in cui avviene la sostituzione
essi pervengano all'erede sostituito per quanto possibile intatti;
nella sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza l'istituito può, al
contrario, disporre di tali beni e intaccare il capitale. Al sostituito
spetterà soltanto quanto sia residuato di questi beni allorchè ha luogo
la sostituzione. L'obbligo della trasmissione a carico dell'istituito,
previsto dall'art. 491 cpv. 2 CC per la sostituzione fedecommissaria
ordinaria, è quindi limitato nel caso della sostituzione fedecommissaria
sulla rimanenza; esso può addirittura venir meno ove i beni ereditati
siano stati interamente consumati.

    In assenza d'una normativa legale ci si deve chiedere, in primo luogo,
quali siano in questa forma particolare di sostituzione fedecommissaria
i limiti del diritto dell'istituito di disporre dei beni ereditari e
di consumarli. In secondo luogo, si pone la questione se l'obbligo di
garanzia statuito dall'art. 490 cpv. 2 CC e da cui l'istituito è, secondo
tale norma, esente solamente in presenza di una espressa dispensa da parte
del disponente, valga anche nel caso della sostituzione fedecommissaria
sulla rimanenza.

    a) Ove, come nella fattispecie, l'istituito abbia diritto, secondo
la volontà del testatore, di consumare a suo criterio i beni ereditari,
deve riconoscersi che il suo diritto di disporne è assai più ampio di
quello riscontrabile nella sostituzione fedecommissaria ordinaria. In
quest'ultima l'istituito non è soltanto obbligato a non ridurre il valore
dell'eredità, bensì anche a far sì che essa entri, per quanto possibile,
integra nel possesso del sostituito (TUOR, n. 19 ss. ad art. 491 CC,
ESCHER, n. 11 ss. ad art. 491 CC, PIOTET, Les actes de disposition de
l'héritier ou du légataire grevés d'une substitution fidéicommissaire,
SJZ 1965 p. 249 ss.). Ciò risulta in modo particolarmente evidente nel
caso in cui l'eredità comprenda immobili. L'annotazione a registro
fondiario dell'obbligo di trasmissione, prevista dall'art. 490 cpv. 2
CC quale misura di garanzia, impedisce all'istituito di prendere, per
quanto concerne gli immobili, disposizioni suscettibili di compromettere
le aspettative del sostituito (sulla questione controversa degli effetti
di tale annotazione, vedasi in particolare PIOTET, op.cit., pag. 257;
HOMBERGER n. 46 e OSTERTAG n. 37 ad art. 960 CC; TUOR n. 17 ed ESCHER n. 8
ad art. 490 CC; SCHERRER op.cit. pag. 125; ABRAVANEL, Recherches sur la
nature juridique de la substitution fidéicommissaire, Diss. Losanna 1954,
pag. 42 ss.; lo stesso autore, in Journal des tribunaux, 1958, pag. 38
ss.). Per converso, nella sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza
l'istituito, il quale ha il diritto di consumare i beni ereditari, può
disporne, per es. alienandoli o costituendoli in pegno (TUOR, n. 31 ad art.
491, ESCHER n. 11 delle osservazioni preliminari agli art. 488-493 CC;
SCHERRER, op.cit. pag. 219 ss.). Egli è solamente tenuto ad omettere
atti di disposizione incompatibili con il fine, voluto dal testatore,
di favorire l'erede sostituito, quali disposizioni di ultima volontà
(v. consid. 3 della sentenza inedita sopra menzionata nella causa Schmid e
Zeller c. Dürr), ed eventualmente donazioni eccedenti i limiti consueti
delle liberalità correnti (cfr. in particolare le considerazioni di
SCHERRER op.cit. loc.cit.).

    b) Meno agevole è la determinazione dei limiti del consumo lecito. In
quale misura può l'istituito consumare l'eredità senza essere tenuto
a reintegrare la parte mancante? La dottrina è concorde nel ritenere
che l'unico limite risulta dall'art. 2 CC, per il quale l'esercizio di
qualsiasi diritto deve aver luogo secondo la buona fede (v. circa gli
effetti concreti di tale principio nella fattispecie legale considerata,
SCHERRER, op.cit. pag. 180; in senso critico: F. GUISAN, in ZSR 1947, pag.
235/36). Senza che sia necessario approfondire l'esame di questo punto,
basti accennare che dev'essere comunque riconosciuto all'istituito un
potere discrezionale assai lato. Inammissibile appare solamente una
vera e propria dilapidazione o una distruzione dolosa dei beni ereditari
(in questo senso, R. FREY, Die Nacherbeneinsetzung, Diss. Zurigo, 1951,
pag. 85). Può essere lasciata aperta la questione se sia applicabile a
norma del codice civile svizzero la regola tratta dal diritto romano,
per cui all'istituito che disponga di un patrimonio proprio sufficiente
è consentito di consumare l'eredità soltanto nella stessa proporzione
in cui consuma i beni propri (in tal senso, SCHERRER, op.cit., pag. 113,
e TUOR, n. 32 ad art. 491 CC).

    c) La dottrina non è unanime circa gli effetti sull'obbligo di
prestare garanzia derivanti da quanto sopra esposto. L'opinione dominante
è d'avviso che l'istituito sia tenuto a prestare garanzia anche nel caso
di sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza, salvo che il testatore
l'abbia espressamente dispensato; l'interesse del sostituito a che sia
garantita la sua pretesa in caso di atti di disposizione ingiustificati da
parte dell'istituito, esigerebbe tale tutela (TUOR, n. 33 ad art. 491,
ESCHER, n. 11 delle osservazioni preliminari agli art. 488-493
CC; SCHERRER, op.cit. pag. 123; meno categorico, H. R. SCHILLER,
Nacherbeneinsetzung auf den Überrest, SJZ 1944, pag. 356 s.). Contro la
presunzione di un obbligo di garanzia si sono invece espressi O. LUTZ, Die
Nacherbeneinsetzung auf den Überrest, SJZ 1937/38, pag. 28; FREY, op.cit.
pag. 52; W. HAUSER, Die Stellung des Vor- und Nacherben im Schweizerischen
ZGB, Diss. Zurigo, 1934, pag. 29, nota 3.

    La prestazione di garanzia per i diritti dell'erede sostituito,
prevista dall'art. 490 cpv. 2 CC, ha, secondo la forma in cui è
attuata, un carattere distinto. In quanto realizzata in forma di
costituzione di pegno o di fidejussione, non è garantito l'obbligo
dell'istituito di trasmetter e i beni ereditari al sostituito, bensì
l'obbligo risarcitorio a carico dell'istituito ove questi non adempia
il suo dovere di trasmissione. Qualora la prestazione di garanzia
consista invece nell'annotazione a registro fondiario dell'obbligo di
trasmissione, è garantito direttamente il trasferimento della proprietà
al sostituito degli immobili a cui si riferisce l'annotazione, e ciò
mediante una limitazione corrispondente del potere di disposizione
dell'istituito (PIOTET, op.cit. pag. 256, col. 1). È quindi da esaminare
la relazione esistente tra queste due forme di garanzia e la sostituzione
fedecommissaria sulla rimanenza.

    Il diritto dell'istituito di disporre a suo criterio dell'eredità
devolutagli non permette che il suo potere di disposizione su di essa
possa essere limitato. Ciò sarebbe tuttavia il caso ove si annotasse
a registro fondiario il suo obbligo di trasmissione; infatti, come s'è
visto, lo scopo di una tale annotazione risiede proprio nell'impedire
l'istituito di trasferire a terzi, sui beni ereditari, diritti che siano
opponibili al sostituito. Il potere dispositivo dell'istituito verrebbe
ad essere sensibilmente ristretto. In altri termini, l'istituito sarebbe
impedito di consumare normalmente gli immobili ereditati; infatti,
ci si può chiedere chi sarebbe mai disposto ad acquistare ad un prezzo
ragionevole un immobile, pur sapendo che il sostituito sarà in grado,
a suo tempo, di rivendicarlo. Una siffatta limitazione è incompatibile
con la posizione giuridica che il testatore ha inteso riconoscere
all'istituito. Non esiste, d'altra parte, un'annotazione di portata
limitata, concernente solamente atti di disposizione di regola vietati
anche nel caso di sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza, quali, per
esempio, le donazioni. L'annotazione a registro fondiario dell'obbligo di
trasmissione, prevista dall'art. 490 cpv. 2 CC, non può quindi valere per
la sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza, e ciò anche in difetto
di una dispensa espressa dalla prestazione di una garanzia.

    Ma neppure le altre forme concepibili di garanzia possono conciliarsi
con il diritto che ha l'istituito di consumare i beni ereditari. Nella
sostituzione fedecommissaria ordinaria, l'istituito è tenuto, secondo
l'opinione predominante, a prestare garanzia per l'intero valore
dell'eredità, dato che il sostituito ha diritto di pretendere, alla
di lui morte, l'intera eredità (TUOR, n. 13, ESCHER, n. 7 ad art. 490
CC). Nella sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza, il sostituito ha,
per converso, solamente diritto ad ottenere, alla morte dell'istituito,
quanto residui. Quale sia il valore della rimanenza non può sapersi
in anticipo. Non è quindi possibile obbligare l'istituito a prestare
una garanzia sia pure solamente parziale, poichè non può essere valutato
l'ammontare della pretesa risarcitoria da garantire, e, di regola, non può
neppure escludersi che l'istituito abbia in buona fede del tutto consumato,
anteriormente al suo decesso, i beni ereditari.

    La garanzia prescritta dall'art. 490 cpv. 2 CC è stata stabilita
in funzione dell'obbligo dell'istituito di mantenere integra
l'eredità. Mancando un siffatto obbligo, viene meno anche l'obbligo
di prestare garanzia. Ne discende che in una fattispecie come la
presente, in cui il testatore ha attribuito all'istituito il diritto
di consumare a suo criterio i beni ereditari, l'art. 490 cpv. 2 CC non
può trovare applicazione. Riservata può rimanere la questione se anche
nella sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza debba farsi luogo ad
un'amministrazione d'officio dell'eredità, ai sensi dell'art. 490 cpv. 3,
nel caso in cui le aspettative del sostituito siano in pericolo, cosi ad
esempio ove l'istituito abusi manifestamente del diritto attribuitogli
di consumare l'eredità.