Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 IB 477



100 Ib 477

78. Estratto della sentenza del 20 dicembre 1974 nella causa X.SA contro
Commissione cantonale di ricorso del Cantone Ticino per l'applicazione
del DF 23.3.1961/21.3.1973 concernente l'acquisto di fondi da parte di
persone all'estero. Regeste

    Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland. Art. 2 lit. c.
Art. 3 lit. c BB 1961/1973; Art. 2 Verordnung.

    Der Bewilligungspflicht unterliegt nicht die Erhöhung des Kapitals
an sich, sondern der Erwerb von Anteilen durch Personen im Ausland, wenn
mit der Operation der Erwerb von Grundstücken in der Schweiz verbunden ist.

Sachverhalt

    La X. SA è una società anonima con un capitale sociale di
fr. 50 000 suddiviso in 50 azioni al portatore. Lo scopo sociale
consiste nell'acquisto e nella vendita di fondi, nell'edificazione e
nell'amministrazione degli stessi. Delle 50 azioni, 48 appartengono alla
"Y. Anstalt" con sede nel principato del Liechtenstein. Due persone
residenti nel Cantone Ticino possiedono ognuna un'azione. Secondo il
bilancio al 31 dicembre 1973, gli attivi sono costituiti di un avere
bancario di fr. 86, di immobili siti in Svizzera allibrati con fr. 161
774.30, e delle spese di costituzione attivate, di fr. 2000. Dopo la
chiusura dell'esercizio annuale, la Società ha ancora acquistato una
quota di comproprietà di un immobile sito a Lugano.

    In data 7 Febbraio 1974, la X. SA ha aumentato il proprio capitale
sociale a fr. 100 000 mediante l'emissione di 50 nuove azioni al portatore,
liberate in contanti e sottoscritte dalla Banca Z., Lugano. In applicazione
all'art. 22 dell'Ordinanza, l'Ufficiale del registro di commercio
di Lugano, rinviava i richiedenti davanti alle autorità previste dal
decreto federale.

    L'Autorità di prima istanza decise di assoggettare al decreto federale
l'aumento di capitale, poichè l'art. 2 dell'Ordinanza considera la
fondazione e l'aumento di capitale quale acquisto di quote. La Commissione
cantonale di ricorso, davanti alla quale la X. SA si era aggravata, ha
confermato la decisione con identica motivazione. Contro la decisione
della commissione cantonale la X. SA ha interporto ricorso di diritto
amministrativo.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considerato in diritto:

    1./2. - ...

Erwägung 3

    3.- Secondo l'Autorità di prima istanza e la Commissione di ricorso,
l'aumento di capitale della X. SA è soggetto ad autorizzazione già in
virtù dell'art. 2 dell'Ordinanza. Quest'opinione è errata. L'art. 2
dell'Ordinanza non regola direttamente l'assoggettamento al regime
dell'autorizzazione, ma precisa il concetto di acquisto di quote. Soggetto
ad autorizzazione non è l'aumento di capitale di per se stesso, ma
l'acquisto di quote da parte di persone all'estero, o il conseguente
acquisto di fondi in Svizzera, legato all'operazione stessa, e ciò anche
se si deve concedere che il rifiuto dell'autorizzazione necessaria per
l'acquisto di quote può aver per conseguenza l'impossibilità di procedere
all'aumento del capitale.

    Nel caso in esame, l'obbligo d'autorizzazione sussisterebbe se, in
occasione dell'aumento del capitale, la Y. Anstalt dovesse acquistare
azioni, perchè l'acquisto di quote di società immobiliari da parte di
persone all'estero è soggetto ad autorizzazione (art. 2 lett. c e 3
lett. a DF). Parimenti l'autorizzazione sarebbe indispensabile, se in
occasione all'aumento di capitale fossero apportati fondi nell'anonima,
o fondi fossero da questa assunti, perchè in tal caso l'acquisto vale come
operato dalla persona giuridica stessa (art. 6 dell'Ordinanza). Disponendo
attualmente la Y. Anstalt del 96% delle azioni (48 azioni delle 50
esistenti), la X. SA è da qualificare come società con sede in Svizzera con
partecipazione finanziaria preponderante di persone all'estero e soggetta
come tale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 cpv. 1 e dell'art. 3
lett. c DF, al regime autorizzativo stabilito dal DF. Con il previsto
aumento del capitale (emissione di 50 nuove azioni), la partecipazione
finanziaria di persone all'estero scenderebbe, ove il nuovo apporto fosse
di persone con domicilio o sede in Svizzera, al 48%. Tale proporzione
eccederebbe ancora quella del 33%, ossia la quota il cui superamento dà
luogo necessariamente, giusta l'art. 5 cpv. 1 dell'Ordinanza (destinato a
precisare tale concetto), ad una partecipazione finanziaria preponderante
di persone con domicilio o sede all'estero, ai sensi del DF. Ne segue che
per tutti i futuri acquisti di fondi da parte della X. SA dovrà esaminarsi
se essi siano da assoggettare alla disciplina autorizzativa. Con l'aumento
di capitale oggetto della presente decisione, la X. SA non assume però
alcun nuovo fondo e, d'altra parte, la Y. Anstalt non acquista alcuna
ulteriore quota di partecipazione alla X. SA. Al momento non è pertanto
riconoscibile, in relazione con l'aumento del capitale, alcun acquisto di
azioni della X. SA da parte di persone all'estero. La ricorrente si oppone
pertanto con ragione a che, per il solo fatto dell'aumento del capitale,
l'aumento stesso sia sottoposto al regime dell'autorizzazione. In questo
senso l'opinione delle precedenti istanze non può trovare conferma
in questa sede ed il ricorso, nei limiti in cui tende far annullare
l'assoggettamento al regime dell'autorizzazione, deve essere accolto.

Erwägung 4

    4.- Con ciò non resta però definitivamente stabilito che l'aumento di
capitale non sia soggetto ad autorizzazione. Ciò dipende dalla questione
di sapere se la Banca Z. debba essere considerata una società con sede
in Svizzera, ma controllata da persone all'estero nel senso dell'art. 3
lett. c DF, per cui possa acquistare quote di società immobiliari svizzere
solo previa autorizzazione. Oltre ciò deve contemporaneamente essere
appurato se la Banca Z. assume le azioni esclusivamente nel proprio
interesse e per proprio conto o se compie l'operazione in modo puramente
fiduciario per conto di persone all'estero. Se quest'ultima ipotesi non
si verificasse, ma la Banca Z. non intendesse partecipare durevolmente
con 50 azioni alla X. SA, sarebbe comunque utile avvertirla che l'acquisto
di azioni della X. SA da parte di persone con domicilio o sede all'estero
è soggetto ad autorizzazione.

    Il ricorso può pertanto essere accolto solo parzialmente. La domanda
della ricorrente tendente ad ordinare all'Ufficiale del registro di
commercio di procedere all'iscrizione dell'aumento di capitale nel
registro di commercio non può essere accolta. La causa deve essere rinviata
alla precedente istanza, rispettivamente all'Autorità di prima istanza,
affinchè la questione dell'assoggettamento sia compiutamente chiarita
nel senso dei considerandi.