Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 IB 465



100 Ib 465

77. Sentenza 6 dicembre 1974 nella causa Società Immobiliare X. SA
e litisconsorti contro Commissione di ricorso del Cantone Ticino per
l'applicazione del DF 23 marzo 1961 concernente l'acquisto di fondi da
parte di persone all'estero. Regeste

    BB vom 23. März 1961 über den Erwerb von Grundstücken durch Personen
im Ausland. Erwerb durch Immobiliengesellschaften. Wert und Tragweite
notarieller Erklärungen über das Fehlen einer beherrschenden finanziellen
Beteiligung von Personen im Ausland. Art. 9 ZGB und 23 der Verordnung
vom 21. Dezember 1973.

    1.  Voller Beweis mit öffentlichen Urkunden: Art. 9 ZGB und 23 Abs. 4
der Verordnung (Erw. 3).

    2.  Allgemeine Erklärungen im Sinne von Art. 23 Abs. 5 der Verordnung
(Erw. 4).

    3.  Eine öffentliche Urkunde über die Übertragung von Grundeigentum
erbringt vollen Beweis im Sinne von Art. 23 Abs. 4 der Verordnung nur für
die wesentlichen Elemente des Geschäfts und für allfällige Nebenabreden,
die für die Feststellung des Geschäftswillens der Parteien erheblich sind
(Erw. 5).

Sachverhalt

    La Società Immobiliare X. S. A. è una società anonima con un capitale
sociale di Fr. 50 000.--, diviso in 50 azioni al portatore di Fr.
1000.-- ciascuna. Il suo scopo è la compera, la vendita, la costruzione
e locazione, nonchè la gestione di beni immobili, la partecipazione ad
imprese commerciali ed industriali, l'amministrazione del patrimonio di
proprietà di terzi e operazioni finanziarie. La sua sede è in Svizzera
presso lo studio legale e notarile Y.

    Il 15 marzo 1974 il notaio Y. rogava un atto di compravendita con
cui A. e B. vendevano all'Immobiliare X. S. A. un terreno avente una
superficie di 32425 mq. Il prezzo di Fr. 324250.-- era da pagare con
assegni bancari. Nel n. 6 dell'atto il notaio dichiarava:

    "Con riferimento al contratto di compravendita di cui al presente atto
pubblico, il sottoscritto notaio dichiara e certifica, nella sua qualità
di notaio e con conoscenza e responsabilità personale, che la Società
Immobiliare X. SA è composta esclusivamente da azionisti svizzeri, che
il finanziamento necessario per l'acquisto di cui al presente contratto è
stato fornito con mezzi propri esclusivamente da azionisti svizzeri e che
alla società medesima o alla presente transazione non sono interessate
a nessun titolo e in nessun modo, nemmeno fiduciario o con prestiti,
persone domiciliate all'estero o in un modo qualsiasi non autorizzate
a concludere affari immobiliari in Svizzera, a finanziarli o a esservi
interessate. Il sottoscritto notaio ha accertato personalmente."

    Con decisione 5 aprile 1974 l'Autorità di prima istanza per
l'applicazione del decreto federale del 23 marzo 1961/21 marzo 1973
sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero accertava, in base
alla dichiarazione rilasciata dal notaio Y. e senza ulteriore esame, che
il negozio di compravendita non era soggetto all'autorizzazione richiesta
dall'art. 1 del decreto federale sopra menzionato (RS 211.412.41, designato
in seguito: il decreto federale).

    Su gravame proposto dall'Autorità cantonale di sorveglianza
legittimata a ricorrere ai sensi dell'art. 10 lett. b del decreto
federale, la Commissione cantonale di ricorso annullava il 22 maggio
1974 tale decisione e rinviava gli atti all'Autorità di prima istanza
perchè accertasse il nome, il domicilio degli azionisti e l'origine
del capitale destinato all'acquisto del fondo, e provvedesse a tutte le
ulteriori indagini necessarie per raggiungere il pieno convincimento della
legittimità dell'operazione. La Commissione rilevava che la dichiarazione
emessa dal notaio Y. era una dichiarazione generale ai sensi del-l'art. 23
cpv. 5 dell'ordinanza del Consiglio federale sull'acquisto di fondi
da parte di persone all'estero del 21 dicembre 1973 (RS 211.412.411;
designata in seguito: l'ordinanza); come tale, detta dichiarazione era
inidonea a provare che presso l'acquirente nessuna persona con domicilio o
sede al-l'estero esercitava un'influenza preponderante sulla società. Nel
caso di un acquisto da parte di una società immobiliare l'autorità non può
contentarsi di una dichiarazione generica rilasciata dal notaio rogante,
ma ha l'obbligo di esaminare le prove a suo sostegno, in particolare
quello di stabilire l'identità degli azionisti e la provenienza dei mezzi
finanziari utilizzati per l'operazione.

    Con ricorso di diritto amministrativo le due venditrici e la società
acquirente sono insorte contro la decisione della Commissione cantonale di
ricorso; esse chiedono che tale decisione sia annullata e sia accertato
che la compravendita a cui si riferisce non è soggetta all'obbligo
dell'autorizzazione. Le ricorrenti fanno valere che la dichiarazione
del notaio Y. soddisfaceva le condizioni poste dall'art. 23 cpv. 4
dell'ordinanza, sì da rendere superflue altre indagini. Tacciano inoltre di
contraria al diritto federale la disposizione di cui all'art. 7 cpv. 3 del
decreto esecutivo di applicazione del decreto federale, che il Consiglio
di Stato ticinese aveva emanato il 22 gennaio 1974 (Raccolta delle leggi
vigenti nel Cantone Ticino, X. 521): in virtù di tale disposizione,
ove il notaio faccia uso della facoltà, conferitagli dal cpv. 2 dello
stesso articolo, di accertare che sono date le condizioni che legittimano
l'iscrizione a registro fondiario o di commercio senza autorizzazione, egli
deve indicare nell'atto i documenti su cui si basa il suo accertamento.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Con il giudizio impugnato la Commissione di ricorso ha annullato
la decisione di prima istanza con cui era stato accertato che l'acquisto
immobiliare effettuato dall'Immobiliare X. S. A. non era soggetto
all'obbligo dell'autorizzazione. La Commissione non ha deciso se questo
obbligo fosse dato nella fattispecie, ma ha rinviato la causa all'Autorità
di prima istanza perchè esaminasse tale questione. La decisione della
Commissione di ricorso ha pertanto per il momento soltanto effetti di
carattere procedurale. Nondimeno non trattasi di una decisione di natura
meramente processuale; essa è finale per quanto concerne la questione della
rilevanza da attribuire, in sede d'esame dell'esistenza o inesistenza
dell'obbligo di autorizzazione, alla dichiarazione notarile contenuta
nell'atto di compravendita. In modo generale, una decisione dell'autorità
cantonale che rinvia la causa ad un'istanza inferiore perchè statuisca
ai sensi dei considerandi costituisce, nella misura in cui contiene
istruzioni imperative, una decisione finale, e non una semplice decisione
incidentale (RU 99 Ib 519/520). E'quindi superfluo esaminare se siano
dati nella fattispecie i presupposti richiesti dall'art. 45 cpv. 1 PAF
per l'impugnabilità di una decisione incidentale.

    Il gravame risulta pertanto ammissibile in linea di principio, almeno
nella misura in cui esso è proposto dalla X. S. A. Inammissibile è, per
converso, la doglianza per cui l'art. 7 cpv. 3 del decreto esecutivo del
Consiglio di Stato viola il diritto federale. La Commissione di ricorso
non ha infatti accolto il ricorso dell'Autorità cantonale di sorveglianza
per non aver il notaio rogante indicato nell'atto pubblico i documenti sui
quali aveva basato il suo accertamento; essa non ha, cioè, applicato la
cennata disposizione, ragione per cui i ricorrenti non sono legittimati
a censurarla.

Erwägung 2

    2.- a) Il decreto federale intende limitare l'acquisto di fondi in
Svizzera da parte di persone con domicilio o sede all'estero. Il suo
art. 3 definisce la cerchia di tale persone. Giusta la lett. c di detto
articolo, vi appartengono anche persone giuridiche e società di persone
senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale, che hanno
sede in Svizzera e alle quali partecipano finanziariamente in maniera
preponderante persone non aventi domicilio o sede in Svizzera. Esse
possono ottenere l'autorizzazione d'acquistare fondi in Svizzera soltanto
se dimostrano un interesse legittimo ai sensi dell'art. 6 del decreto
federale. Perchè il decreto federale possa essere attuato nel senso
voluto dal legislatore e perchè, nei limiti del possibile, tutti i negozi
suscettibili di dar luogo ad un acquisto soggetto ad autorizzazione possano
essere esaminati, risultano tra l'altro necessarie una serie di misure
destinate specificamente ad accertare in quali casi una persona giuridica
o una società di persone con capacità patrimoniale con sede in Svizzera
sia dominata da persone o società non aventi domicilio o sede in Svizzera.

    Il Consiglio federale ha stabilito nella sua ordinanza che deve
ammettersi una partecipazione finanziaria in misura preponderante da parte
di persone con domicilio o sede all'estero allorchè tale partecipazione
sia superiore a un terzo del capitale (art. 5 cpv. 1). Una partecipazione
preponderante a una persona giuridica da parte di persone all'estero può
nondimeno aver luogo anche senza che ricorra una partecipazione di almeno
un terzo al capitale. Per considerare questi casi ed impedire che sia
elusa l'attuazione dei fini del decreto federale, il Consiglio federale ha
emanato nell'art. 5 cpv. 2 ulteriori disposizioni, tra le quali è rilevante
nella fattispecie quella corrispondente alla lett. c. In virtù della regola
ivi enunciata deve ammettersi una partecipazione preponderante da parte
di persone all'estero anche quando non possa escludersi con certezza che
persone con domicilio o sede in Svizzera, le quali partecipino per più di
un terzo al capitale o concedano crediti considerevoli, siano finanziate
da persone con domicilio o sede all'estero.

    Ciò significa che, in linea di principio, vanno esaminati tutti
gli acquisti immobiliari effettuati da società svizzere e che l'esame
concerne tanto il capitale di tali società o altre forme del controllo
esercitato su di esse, quanto la partecipazione da parte loro ad un
concreto acquisto immobiliare. Questo accertamento è spesso disagevole,
specialmente nel caso di società anonime le cui azioni siano al
portatore e largamente disseminate. L'esteso obbligo d'informazione
e di edizione introdotto dall'art. 15 del decreto federale serve a
facilitare l'indagine. Una proposta fatta nel corso delle deliberazioni
parlamentari, tendente ad obbligare le società immobiliari ad emettere
solamente azioni nominative, non era stata approvata (Boll. Sten. CN 1962,
2223 segg.). L'accertamento delle singole partecipazioni, richiesto dal
decreto federale, ha come conseguenza che l'eventuale desiderio degli
azionisti di conservare l'anonimato deve cedere il passo all'interesse
pubblico volto ad un'attuazione corretta della disciplina autorizzativa
stabilita dal medesimo decreto federale (RU 99 Ib 405 consid. 3). Nella
presente fattispecie è stato probabilmente un desiderio di tal genere,
manifestato dagli azionisti della Immobiliare X. S. A., che ha indotto
il notaio Y. ad accertare egli stesso l'inesistenza di una partecipazione
di persone con domicilio o sede all'estero.
   b) Poichè nell'acquisto di fondi da parte di società immobiliari
con sede in Svizzera il rishio di operazioni intese ad eludere la
disciplina autorizzativa è particolarmente elevato, l'ordinanza
esige che gli organi competenti per il rilascio dell'autorizzazione
sottopongano ad esame ogni negozio d'acquisto immobiliare effettuato
da tali società. L'ufficiale del registro fondiario è quindi tenuto a
rinviare all'autorità di prima istanza il richiedente che notifichi un
acquisto di un fondo in Svizzera effettuato da una società immobiliare,
qualora non sia prodotta l'autorizzazione definitiva (art. 21 cpv. 2
lett. b dell'ordinanza). L'Immobiliare X. S. A. è incontestabilmente
una persona giuridica "un cui scopo principale, secondo gli statuti o
il contratto di società, è l'acquisto, l'alienazione, l'interposizione
o altre operazioni inerenti a diritti su fondi", ai sensi dell'art. 21
cpv. 2 lett. b dell'ordinanza. Per tale ragione è d'uopo esaminare
con particolare attenzione se l'operazione che ha dato origine alla
controversia sia soggetta ad autorizzazione.

Erwägung 3

    3.- a) L'art. 23 dell'ordinanza prescrive all'autorità competente per
il rilascio dell'autorizzazione in che modo debba esaminare i casi che
le sono deferiti. Ovviamente essa è tenuta ad acclarare in quale misura
esista un'eventuale partecipazione finanziaria di persone all'estero;
in quanto non esista una partecipazione diretta di tali persone mediante
apporto di una quota del capitale della società o mediante crediti a questa
accordati, dovrà accertare se le quote di capitale conferite o i crediti
accordati non siano stati finanziati in modo preponderante da persone
all'estero. L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione
può quindi, in quanto necessario, pretendere da ogni singola persona che
partecipi alla società la prova della provenienza dei mezzi finanziari
con cui s'è concretata la sua partecipazione; tale modo di procedere
s'impone in particolare nei casi in cui la partecipazione sia da ritenersi
preponderante.

    Secondo l'art. 23 cpv. 1 dell'ordinanza le autorità accertano i
fatti d'ufficio; esse possono fondarsi soltanto su allegazioni da esse
esaminate e di cui hanno all'occorrenza assunto le prove (cpv. 2). Tale
disposizione non eccede i limiti della delega conferita dal legislatore
al Consiglio federale.

    Il cpv. 4 contiene una regola in materia di prove. In virtù di essa, i
pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano se il pubblico
ufficiale vi certifica d'averli verificati di persona e nulla venga ad
infirmare la loro pertinenza. Tale norma rinvia espressamente all'art. 9 CC
ed è stata anche in parte elaborata sul modello di quest'ultimo. Il cpv. 5
stabilisce peraltro che le dichiarazioni generali che si restringono a
contestare le condizioni dell'obbligo dell'autorizzazione o ad affermarne
l'adempimento non hanno in alcun caso forza probante. Questa disposizione
si riferisce in primo luogo al cpv. 4 e ne limita la portata; essa completa
nondimeno anche il cpv. 2.

    b) In quanto siano da esaminare negozi giuridici che, come la
compravendita di immobili, vanno stipulati con atto pubblico, vale ai
fini del valore probatorio dei fatti ivi attestati la regola enunciata
nell'art. 9 CC; tale regola sarebbe d'altronde applicabile anche in assenza
del rinvio contenuto nell'art. 23 cpv. 4 dell'ordinanza. Quest'ultima
disposizione va tuttavia oltre quanto previsto nell'art. 9 CC. In primo
luogo, essa stabilisce che la piena prova è data soltanto se il pubblico
ufficiale certifica di aver verificato di persona i fatti attestati. Tale
divergenza rispetto a quanto espresso nell'art. 9 CC è priva di rilevanza
pratica, essendo ovvio che il notaio attesti esclusivamente fatti della
cui esistenza si sia sincerato (KUMMER, n. 43 ad art. 9 CC). Poichè la
certificazione richiesta dall'art. 23 cpv. 4 dell'ordinanza è contenuta
nell'atto pubblico rogato dal notaio Y., è comunque superfluo dilungarsi
al proposito.

    L'art. 23 cpv. 4 dell'ordinanza diverge dall'art. 9 CC anche per il
fatto che il primo riconosce la piena prova soltanto ove nulla venga ad
infirmare la pertinenza dei fatti attestati, mentre l'art. 9 CC riconosce
la piena prova sino a che sia dimostrata l'inesattezza di tali fatti. A
prima vista parrebbe che l'art. 23 cpv. 4 dell'ordinanza abbia inteso
attenuare la forza probante dell'atto pubblico quale prevista dall'art. 9
CC e quale fa stato nei confronti di ognuno. La divergenza è tuttavia
soltanto apparente. L'art. 23 dell'ordinanza è soprattutto una norma con
cui l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione è resa
edotta in qual modo debbano essere assunte e valutate le prove. Nello
stabilire che l'atto pubblico fa piena prova soltanto se nulla infirma
la pertinenza dei fatti ivi attestati, s'è voluto dire in realtà che
l'autorità non può limitarsi a considerare come pienamente provato il
contenuto poco verosimile di un atto pubblico, bensì deve sforzarsi
di provarne l'eventuale inesattezza. In questo senso l'art. 23 cpv. 4
dell'ordinanza appare compatibile con l'art. 9 CC. Tale questione può
comunque restare indecisa, non essendo litigiosa nè essendo sostenuto da
alcuno che vi siano indizi che lascino supporre inesatti i fatti attestati
nell'atto pubblico di cui trattasi. Litigioso è, per converso, se il n. 6
di tale atto pubblico contenga solamente dichiarazioni generali ai sensi
dell'art. 23 cpv. 5 dell'ordinanza, oppure attesti circostanze specifiche
giuridicamente rilevanti.

Erwägung 4

    4.- a) Mentre la Commissione di ricorso ritiene che la dichiarazione
contenuta nel n. 6 dell'atto pubblico di compravendita del 15 marzo 1974
sia una dichiarazione di carattere meramente generale, le ricorrenti sono
d'avviso che essa basti a provare pienamente i fatti da loro allegati.

    La Commissione di ricorso e il Dipartimento federale di giustizia e
polizia reputano che la dichiarazione notarile in parola non possa essere
considerata determinante già per il fatto che essa attesta la situazione
esistente in un dato momento e che tale situazione può mutare subito
dopo. Questa eccezione non appare convincente. Infatti un'autorizzazione
deve sempre fondarsi sulla situazione esistente in un dato momento, e ciò
anche nei casi in cui essa si fonda con ragione su un'attestazione conforme
all'art. 23 cpv. 4 dell'ordinanza. Successive modifiche possono essere
rilevanti ai fini di stabilire se abbia avuto luogo un negozio destinato ad
eludere la disciplina del decreto federale e se si sia inteso conseguire
l'autorizzazione in modo fraudolento. La prova dell'intento di eludere
le disposizioni del decreto federale può essere fornita più facilmente
quando, nel momento in cui è rilasciata l'autorizzazione, siano esattamente
note le circostanze relative alle diverse forme di partecipazione ad una
società. Tale esigenza rende necessaria un'interpretazione restrittiva
dell'art. 23 cpv. 4 dell'ordinanza, nel senso che la dichiarazione del
notaio deve adempiere rigorosi criteri di concretezza.

    b) Quali dichiarazioni generali ai sensi del cpv. 5 devono ovviamente
valere dichiarazioni che si limitino ad attestare che l'acquisto non
è soggetto ad autorizzazione o che sono adempiute le condizioni per
il rilascio di quest'ultima. Dichiarazioni di tale indole non possono
beneficiare della forza probante garantita dall'art. 9 CC già per
la ragione che non attestano fatti, bensì costituiscono conclusioni
giuridiche. Il notaio Y. non ha peraltro emesso una dichiarazione di questo
genere, bensì ha attestato fatti in senso proprio. Egli ha dichiarato
che tutti gli azionisti della società acquirente sono svizzeri, che il
finanziamento necessario per l'acquisto è stato fornito con mezzi propri
esclusivamente da tali azionisti e che alla società acquirente non sono
interessate, a nessun titolo e in nessun modo, nemmeno a titolo fiduciario
o con prestiti, persone domiciliate all'estero. Nella dichiarazione il
notaio avrebbe dovuto correttamente aggiungere d'avere accertato che anche
le azioni e gli eventuali mutui accordati dagli azionisti provenivano da
persone con domicilio in Svizzera. Tale accertamento può tuttavia essere
ritenuto implicito in quello secondo cui alla Immobiliare X. S. A. non
sono interessate ad alcun titolo persone domiciliate all'estero, ed in
quello per cui il finanziamento dell'acquisto è stato fornito con mezzi
esclusivamente propri degli azionisti.

    In quanto gli accertamenti contenuti in tale dichiarazione risultino
successivamente esatti, l'acquisto non è effettivamente soggetto ad
autorizzazione. La Commissione di ricorso ha nondimeno rilevato con ragione
che la dichiarazione rimane, malgrado l'ampiezza della formula usata,
considerevolmente generale. Per poter controllare efficacemente se il
negozio soggiacesse al regime autorizzativo, era d'uopo che essa avesse
un maggior grado di concretezza di quello risultante nell'atto pubblico
del 15 marzo 1974. Diversamente, all'autorità competente per il rilascio
dell'autorizzazione non sarebbe neppure possibile esaminare se esistano
indizi per ritenere inesatti i fatti attestati, fuorchè nel caso in cui
essa fosse entrata in possesso di tali indizi attraverso informazioni
raccolte presso terzi. La dichiarazione deve essere formulata in modo tanto
concreto da consentire all'autorità competente di determinarsi almeno
se tentare la prova dell'inesattezza del suo contenuto. Dipende dalle
circostanze particolari di ogni caso fino a che punto i fatti attestati
debbano essere concretizzati. La dichiarazione dovrà in ogni modo contenere
almeno i nomi degli azionisti e, in quanto l'acquisto non sia avvenuto con
i mezzi della società, il nome dei datori di capitale o di credito. Dare
una forma concreta ad una dichiarazione destinata al fine di cui sopra non
è d'altronde agevole, dato che in molti casi va fornita una prova negativa
(v. per esempio art. 5 cpv. 2 lett. c dell'ordinanza).

Erwägung 5

    5.- a) La questione sino a che punto una dichiarazione debba essere
concretizzata può nondimeno restare indecisa. Invero a fatti come quelli
attestati nel n. 6 dell'atto pubblico non può comunque essere estesa una
forza probante qualificata, dato che, nella misura in cui riconoscesse ad
attestazioni su tali fatti o su altri dialoghi espressi più concretamente
il valore di piena prova, l'ordinanza violerebbe il decreto federale.

    b) La compravendita di immobili deve avvenire mediante atto pubblico. I
fatti attestati in quest'ultimo sono considerati pienamente provati ai
sensi dell'art. 9 CC. Tale forza probante prevista dal diritto federale
vige anche nei confronti delle autorità amministrative. La sua estensione
è peraltro assai minore di quanto ritenuto dalle ricorrenti. Essa si
riferisce infatti al solo contenuto negoziale per il quale il diritto
federale prescrive la forma dell'atto pubblico (RU 96 II 167, KUMMER,
op.cit. n. 37). Tale forma è, cioè, richiesta soltanto per gli elementi
essenziali della compravendita, nonchè per le eventuali pattuizioni
accessorie rilevanti per determinare la volontà negoziale delle parti. Le
attestazioni contenute nel n. 6 dell'atto pubblico del 15 marzo 1974 non
si riferiscono manifestamente a questi oggetti. Benchè l'art. 7 cpv. 2
del decreto esecutivo ticinese di applicazione del decreto federale
attribuisca espressamente al notaio la facoltà di accertare nell'atto
pubblico se siano date le condizioni che legittimano l'iscrizione a
registro fondiario o a registro di commercio senza autorizzazione, tali
accertamenti facoltativi non partecipano della forza probante qualificata
prevista dall'art. 9 CC; aperta può rimanere la questione - che qui non
si pone - se siffatti accertamenti possano assumere forza probante in una
procedura retta dal diritto cantonale. La cennata limitazione del valore
probatorio appare d'altronde giustificata. L'art. 9 CC intende conferire
all'atto pubblico una forza probante accresciuta nella misura in cui ciò
sia necessario per garantire l'attuazione del diritto civile. Non v'è
per il diritto federale motivo di estendere ulteriormente tale valore
probatorio qualificato. Altrimenti chiunque potrebbe assicurare alle
proprie allegazioni di fatto, di qualsiasi natura esse siano, una forza
probante particolare, facendosele attestare in un atto pubblico, il che non
è certo il senso dell'art. 9 CC (KUMMER, op.cit. n. 51). Le ricorrenti
non possono pertanto dedurre dall'art. 9 CC che le indicazioni figuranti
nel n. 6 dell'atto pubblico godono di una forza probante qualificata e
che devono essere accettate senz'altro dall'autorità.

    Il legislatore federale avrebbe certamente potuto, con riferimento alla
procedura prevista dal decreto federale, estendere i limiti dell'art. 9 CC,
e riconoscere, ad esempio, la piena forza probante anche a dichiarazioni
notarili analoghe a quella litigiosa nel presente giudizio. Nè può
escludersi che un siffatto proposito esistesse allorchè fu emanato
l'art. 23 cpv. 4 dell'ordinanza. Ove dovesse essere interpretato in
tal senso, il citato cpv. 4 eccederebbe tuttavia i limiti della delega
conferita dal Parlamento al Consiglio federale. Vincolato nella sua
giurisprudenza al decreto federale (art. 113 cpv. 3 CF), il Tribunale
federale può accertare con cognizione illimitata se l'ordinanza del
Consiglio federale non sia contraria al decreto federale su cui si fonda
(RU 99 Ib 165). Tale decreto federale esige che un'autorità accerti se
esistano i presupposti necessari perchè un negozio non sia soggetto ad
autorizzazione. Detta autorità deve esaminare essa stessa attentamente i
negozi sottoposti al suo controllo ed emanare i provvedimenti necessari in
materia di prove. Qualora si seguisse il modo di vedere delle ricorrenti,
che corrisponde in ciò a quello della Commissione di ricorso e del
Dipartimento federale di giustizia e polizia, l'accertamento delle
circostanze non verrebbe più effettuato da un'autorità, bensì da un
notaio; esso sarebbe, cioè, deferito a quest'ultimo. L'autorità potrebbe,
secondo tale opinione, intervenire soltanto ove disponga di indizi che
le consentano di ritenere inesatte le dichiarazioni contenute nell'atto
pubblico. Qualora avesse previamente rinunciato a svolgere proprie indagini
e fosse vincolata agli accertamenti risultanti dall'atto pubblico, essa
sarebbe tuttavia spesso fatalmente sprovvista di indizi di tale natura
e non avrebbe quindi la possibilità di adempiere le proprie funzioni di
controllo. Una siffatta disciplina sarebbe dunque contraria alle finalità
del decreto federale e alle norme organizzative da esso stabilite (v. nello
stesso senso la decisione 29 aprile 1969 della Commissione federale di
ricorso nella causa Waldegg Immobilien- und Verwaltungs-AG, in Zeitschrift
für Beurkundungs- und Grundbuchrecht, 1969, pag. 185). Ne seguirebbe
che l'autorità dovrebbe in molti casi prescindere dalla propria intima
convinzione, soltanto perchè obbligata a fondarsi sulla dichiarazione
notarile laddove manchino sufficienti indizi per ritenere quest'ultima
inesatta. Da considerare è altresì che il notaio rogante può a sua volta
essere vittima di indicazioni erronee fornitegli dalle parti ed essere
indotto ad attestarne in buona fede l'esattezza. Il risultato sarebbe che,
in modo generale, l'autorità diffiderebbe anticipatamente di dichiarazioni
notarili di questa indole e considererebbe dati indizi d'inesattezza
anche quando questi in realtà non esistessero e potessero semmai essere
trovati solamente nel corso di vere e proprie indagini. Tutto ciò sarebbe
pregiudizievole ad un armonico svolgimento della funzione notarile. Infine,
nei casi in cui non fosse consentito provare l'inesattezza del rogito,
la regola in materia probatoria enunciata dall'art. 5 cpv. 2 lett. c
dell'ordinanza non potrebbe esplicare pienamente i suoi effetti, ciò che
limiterebbe l'efficacia della disciplina voluta del decreto federale.
Per tutti questi motivi l'art. 23 cpv. 4 dell'ordinanza va interpretato
nel senso ristretto sopra illustrato, che è l'unico conforme alla normativa
del decreto federale.

    Poichè dichiarazioni del genere di quella contenuta nell'atto
pubblico del 15 marzo 1974 non fanno piena prova neppure se formulate in
modo più dettagliato, nè possono sostituire un accertamento effettuato
dall'autorità, la Commissione di ricorso ha nella fattispecie con ragione
annullato la decisione dell'Autorità di prima istanza e rinviato gli
atti a quest'ultima perchè disponga gli accertamenti richiesti dalle
circostanze. Il gravame dev'essere quindi respinto nella misura in cui
è ammissibile.

Entscheid:

               Il Tribunale federale pronuncia:

    In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.