Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 IB 190



100 Ib 190

30. Estratto della sentenza 3 luglio 1974 nella causa Canepa contro
Azienda Elettrica Ticinese e altri Regeste

    Enteignung

    1.  Nachprüfung der enteigneten Rechte.

    Abgesehen vom Fall eines vom Enteigneten gestellten
Ausdehnungsbegehrens im Sinne von Art. 12 EntG, können die enteigneten
Rechte, die von der Behörde, welche das Enteignungsrecht verliehen
hat, bestimmt worden sind, nicht Gegenstand eines Entscheides der
Schätzungsbehörde bilden (Erw. 1).

    2.  Anmeldung der Forderungen des Enteigneten.

    Bei der Anmeldung seiner Forderungen ist der Enteignete nicht zu einer
rechtlichen Begründung verpflichtet; es genügt, dass er die Forderungen
klar bezeichnet (Erw. 6).

    3.  Bestand und Betrieb einer Hochspannungsleitung auf einem
benachbarten Grundstück; Entschädigungspflicht.

    Von Ausnahmefällen abgesehen müssen die Nachbarn unter
dem Gesichtspunkt von Art. 684 ZGB Bestand und Betrieb einer
Hochspannungsleitung auf einem benachbarten Grundstück entschädigungslos
dulden, weil diese keine solchermassen entschädigungspflichtigen
Immissionen hervorzurufen pflegt (Erw. 7).

    Fall, wo das Grundstück, auf dem sich die Hochspannungsleitung
befindet, dem Eigentümer eines benachbarten Grundstückes gehört und
wo die beiden Grundstücke wirtschaftlich und funktionell eine Einheit
bilden: Verpflichtung des Enteigners zur Entschädigung der erlittenen
Beeinträchtigung des benachbarten Grundstückes (Erw. 8).

Sachverhalt

                      Riassunto dei fatti:

    In relazione con la costruzione di un elettrodotto, opera comune
dell'Azienda Elettrica Ticinese, dell'Officina Elettrica Comunale di Lugano
e delle Ferrovie Federali Svizzere, Alfonso Canepa riceveva l'avviso che
tre particelle di sua proprietà, site ai "Monti di Sotto" in territorio
di Mezzovico, sarebbero state gravate dalle seguenti restrizioni:

    particella n. 3528, della superficie di mq 400: divieto di costruzione
su un'estensione di mq 300;

    particella n. 1018 di mq 4030: divieto di costruzione su una estensione
di mq 1083;

    particella n. 1014, di mq 4540: divieto di costruzione su una
estensione di mq 20.

    Canepa notificava il 17 febbraio 1971 alla Commissione federale di
stima le seguenti pretese:

    per la particella n. 3528: l'espropriazione totale;

    per la particella n. 1018: un'indennità di Fr. 8.- per l'intera
superficie del fondo;

    per la particella n. 1014: un'indennità di Fr. 8.- per la parte
gravata dalla servitù, e un'indennità di Fr. 9040.-- per la svalutazione
della parte residua.

    La Commissione federale di stima accordava un'indennità di Fr. 3.-
al mq per le parti dei singoli fondi gravate dalla servitù, negando invece
qualsiasi indennità per la svalutazione delle porzioni residue.

    Con ricorso di diritto amministrativo Canepa ha impugnato tale
decisione.

    Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il gravame.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Nell'impugnata decisione (consid. 5), la Commissione federale
di stima solleva la questione della natura del diritto espropriato, e
si chiede, implicitamente, se l'imposizione in via espropriativa della
servitù di non costruire appaia adeguata per tutti i fondi sorvolati
dall'elettrodotto, in considerazione della loro diversità. Questa domanda
non si pone tuttavia più in questa fase del procedimento.

    Come la giurisprudenza del Tribunale federale ha a più riprese
rilevato, sotto riserva di una domanda di ampliamento formulata nel corso
del procedimento (art. 12 e 13 LEspr), natura, ambito e contenuto dei
diritti espropriati non sono determinati dagli organi cui è affidata
la stima, ma dall'autorità che è competente per conferire il diritto
d'espropriazione (art. 3 LEspr, 50 LIE) (RU 91 I 157 consid. 2; 95 I 603
consid. 3). Ora, le esproprianti, oltre il diritto di condotta, hanno
espressamente chiesto l'imposizione di una servitù di non costruire lungo
tutto il tracciato dell'elettrodotto, e la loro richiesta, peraltro non
osteggiata dagli interessati nella pregressa procedura d'opposizione,
è stata accolta con la decisione 20 ottobre 1965 dal Segretariato
federale del Diparti. mento federale dei trasporti, delle comunicazioni
e dell'energia, cresciuta in giudicato e sulla quale non è più lecito
tornare. Diverso sarebbe il caso soltanto se le esproprianti avessero
ottenuto dall'autorità amministrativa un semplice diritto di condotta,
e la domanda di ampliamento (art. 12 LEspr), nel senso di costituire e
indennizzare immediatamente una servitù di non costruire, fosse stata
presentata, nel termine per le notificazioni (art. 36, lett. b LEspr),
dall'espropriato. In simile evenienza la Commissione federale di stima
avrebbe dovuto esaminare, secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza
(RU 98 Ib 437, consid. 3), se l'ampliamento dell'espropriazione entrasse
in linea di conto.

Erwägung 4

    4.- Dei fondi 1014 e 1018 dell'espropriato, che formano un unico
complesso (cfr. RU 95 I 306, consid. 6), il primo è costituito di
un prato, che si inserisce come un terrazzo nella balza montana. Il
secondo ne costituisce il prolungamento verso valle; il prato è assai
più ripido, in parte cespugliato. L'elettrodotto attraversa e sovrasta,
nella parte mediana, il fondo 1018; esso non tange invece che in
minima parte, nell'angolo nord-est, la particella 1014. Per effetto
della differenza di livello tra i fondi, i conduttori sono però molto
visibili per l'osservatore che si trova sul pianoro del mappale 1014,
davanti al quale vengono a trovarsi. Se l'elettrodotto si trovasse al
di fuori della particella 1018, cioè corresse maggiormente a valle, esso
non sarebbe praticamente visibile dal pianoro, o lo sarebbe molto meno.

    Nel referto del 3 ottobre 1973, l'esperto ha concluso che la presenza
dell'elettrodotto svaluta la particella 1014, segnatamente la casa di
vacanza che ivi sorge, perchè ne compromette in modo evidente il pregio e
l'attrattiva, in particolare la vista prima indisturbata sulla valle del
Vedeggio. Egli stima questo minor valore nell'importo di fr. 6000.--. Tale
valutazione, in sè, non è contestata dalle esproprianti. Non manifestamente
inficiata da errore e scevra di lacune o contraddizioni, la perizia
vincola il Tribunale federale (RU 87 I 90; 94 I 291). Che la prossimità
di un elettrodotto possa comportare un minor valore per le particelle site
sul suo tracciato, è un dato di esperienza. Come il Tribunale federale ha
già avuto modo di rilevare nella recente sentenza EOS c/Cardinaux del 19
settembre 1973, tale svalutazione può intervenire anche se l'elettrodotto
non limita le possibilità di costruire sul fondo; essa può essere
notevolmente incisiva, allorquando il pregio del fondo dipende dalla sua
situazione panoramica; anche le renitenze psicologiche di un eventuale
compratore ad acquisire un terreno sito nelle immediate adiacenze di una
linea ad alta tensione possono influire negativamente sul valore venale.

    Ammesso, sulla scorta della perizia, l'intervento di una svalutazione,
dev'essere esaminato se essa costituisca pregiudizio indennizzabile in
virtù delle norme della legge sull'espropriazione.

Erwägung 6

    6.- Contro l'indennizzabilità dell'intervenuto pregiudizio le
esproprianti sollevano anzitutto un'obiezione formale. Esse sostengono che
il pregiudizio fatto valere dall'espropriato cade nella categoria prevista
dall'art. 19 lett. c LEspr, cioè che si tratta di un pregiudizio personale,
di un'inconvenienza (HESS, Enteigungsrecht, ad art. 19 IV 2, 3), che,
per non esser stata fatta valere nel termine per le notificazioni (art. 30
cpv. 1 e 2 LEspr), è perenta in applicazione dell'art. 41 cpv. 2 LEspr.

    L'obiezione è infondata tanto nelle premesse, quanto nelle conclusioni.
Contrariamente all'opinione delle esproprianti, se la domanda
dell'espropriato è basata sull'espropriazione dei diritti derivanti
dai rapporti di vicinato, essa cade sotto la lettera a) dell'art. 19
LEspr. (RU 95 I 490, rubrum). Se la pretesa, invece, è fatta valere quale
corrispettivo del minor valore della parte residua del fondo, essa cade
sotto l'art. 19 lett. b LEspr. Comunque, e ciò è decisivo, la pretesa è
stata tempestivamente fatta valere nella notificazione dell'l 1 febbraio
1971, nè l'espropriato era tenuto a fornire in quella sede la motivazione
giuridica della sua richiesta.

Erwägung 7

    7.- a) In virtù degli art. 679 e 684 CC, il proprietario di un fondo
può difendersi contro gli eccessi pregiudizievoli dell'uso del diritto
di proprietà sul fondo vicino, segnatamente contro le immissioni dannose
che non sono giustificate dalla situazione e destinazione dei fondi o
dall'uso locale. In linea di principio, tale diritto di difesa sussiste
anche quando il proprietario vicino è l'ente pubblico, sia ch'egli agisca
quale proprietario o in virtù della sua sovranità (RU 93 I 300 consid. 2).
Tuttavia, se le immissioni pregiudizievoli provengono dall'esercizio di
un impianto di pubblica utilità, conforme alla sua destinazione, e non
possono essere evitate, o lo possono soltanto con un onere sproporzionato,
l'azione civile di cessazione della turbativa è sostituita dalla
pretesa di un'indennità, fondata in caso d'espropriazione sull'art. 5
LEspr (RU 93 I 302 consid. 4; 94 I 297 consid. 6 e rif; 96 II 348 ss,
consid. 6). Secondo la più recente giurisprudenza, spetta al giudice
amministrativo - ad esclusione del giudice civile - di pronunciarsi tanto
sulla questione di sapere se sussiste lesione dei diritti di vicinato,
quanto sulla questione dell'indennità (RU 94 I 298 s., consid. 7).

    b) Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la semplice
presenza di una costruzione su di un fondo non origina immissioni ai sensi
dell'art. 684 CC: queste ultime sono invece suscettibili d'insorgere
in conseguenza del modo di utilizzazione o di esercizio di un impianto
(RU 88 II 264, 334; 91 II 341 consid. 3; 97 I 357 c).

    Ne viene che la semplice presenza di piloni e di conduttori di una
linea ad alta tensione, costruita conformemente alle disposizioni legali,
non ingenera, come tale, immissioni ai sensi dell'art. 684 CC. Per
eventuali pregiudizi che la mera esistenza dell'impianto comportasse per
le particelle vicine (quali, ad esempio, l'intralcio alla vista, o la
compromissione della leggiadria del paesaggio) non può quindi fondarsi
una pretesa di risarcimento per espropriazione dei diritti di vicinato.

    Quanto alle immissioni risultanti dall'esercizio della linea ad alta
tensione, che cadono di per sè nell'ambito d'applicazione dell'art. 684
CC, esse sono di scarsa rilevanza; non vi è in particolare da temere
che un simile impianto sia oggettivamente fonte di pericolo serio,
e considerazioni soggettive, seppur non completamente irrilevanti in
materia di immissioni (MEIER-HAYOZ, Commento ad art. 684 CC, n. 76),
devono essere valutate con estrema cautela.

    Se si tien conto del fatto che la costruzione di linee di trasporto
dell'energia elettrica rientra nel novero del consueto, si deve concludere
che, di massima, e fatta riserva di casi eccezionali, gli inconvenienti
derivanti dalla vicinanza di un elettrodotto, nella limitata misura in cui
cadono nell'ambito di applicazione dell'art. 684 CC, non possono essere
considerati eccessivi ai sensi di quel disposto, e debbono pertanto essere
tollerati senza indennizzo dai proprietari vicini.

    Nella misura in cui fosse fondato sull'espropriazione dei diritti
garantiti dall'art. 684 CC, il ricorso di diritto amministrativo dovrebbe
quindi essere respinto.

Erwägung 8

    8.- Ma il ricorrente fa valere che la svalutazione del fondo N. 1014
è la conseguenza dell'imposizione in via espropriativa dell'elettrodotto
sulla part. N. 1018, che con il N. 1014 forma un solo complesso, e ch'essa
costituisce pertanto un pregiudizio indennizzabile a'sensi dell'art. 19
lett. b.

    Questa tesi è fondata.

    Come il Tribunale federale ha già riconosciuto in RU 94 I 292
consid. 2, e implicitamente confermato in RU 98 Ib, 331 consid. l'deve
distinguersi tra il caso, in cui l'espropriato possa invocare solo i
diritti di difesa assicuratigli dall'art. 684 CC, ed il caso in cui,
sia in virtù della conformazione o della estensione del suo fondo,
sia in virtù di servitù attive che allo stesso competono, egli sarebbe
stato in grado - se non fosse intervenuta l'espropriazione - di evitare
il pregiudizio o di diminuirlo sensibilmente.

    Certo, affinchè l'interessato possa avvalersi di un simile
argomento, non basta ch'egli sia astretto a cedere terreno, o a
consentire l'imposizione di diritti reali limitati sul suo fondo,
cosi come non basta che oggetto d'espropriazione siano servitù attive,
di cui il fondo beneficia. Ancora occorre che tra l'espropriazione che
il proprietario subisce e la svalutazione della parte residua del fondo
sussista un nesso causale adeguato, nel senso che debba ritenersi che -
in assenza d'espropriazione - il pregiudizio intervenuto non si sarebbe
potuto verificare secondo l'ordinario andamento delle cose (RU 98 Ib 207
e rif.; HESS, o.c. ad art. 19, N. 27). Tale nesso causale sufficiente
dovrebbe essere negato, se Canepa fosse proprietario della sola particella
N. 1014, e pretendesse fondarsi sulla marginale espropriazione che concerne
direttamente questo fondo, limitata a una ventina di metri quadrati
sull'angolo nord-est, per reclamare l'indennizzo per la svalutazione che la
costruzione dell'elettrodotto causa alla particella. E'infatti evidente che
una simile svalutazione interverrebbe anche se l'elettrodotto non toccasse
l'angolo di detto fondo, ma corresse immediatamente oltre il confine.

    Ma tale nesso causale sufficiente dev'essere ammesso dal momento che
l'elettrodotto occupa la parte centrale del N. 1018, che del primo fondo
costituisce il prolungamento a valle. Le dimensioni di questa particella,
e le sue condizioni altimetriche, ne facevano un elemento essenziale di
protezione della vista che si gode dal pianoro del N. 1014, e si deve
constatare che, se l'impianto sorgesse a valle della particella 1018,
i pregiudizi da esso cagionati scomparirebbero, o quantomeno sarebbero
ridotti in maniera essenziale.

    Si deve pertanto riconoscere che la pretesa di risarcimento del minor
valore del fondo residuo è, in casu, giustificata.